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Risoluzione Agenzia Entrate n. 366 del 22.11.2002
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I.V.A. - Aliquota applicabile alle cessioni di bevande a base di siero di latte
Risoluzione Agenzia Entrate n. 366 del 22.11.2002La Sezione commerciale dell'Ambasciata X di ... ha chiesto di conoscere l'aliquota Iva applicabile alle cessioni di bevande a base di siero di latte i cui ingredienti sono sotto elencati per ognuna delle due varianti "con zucchero" e "light":
- variante con zucchero: 84% siero di latte, 10% frutta, 6% zucchero, aroma;
- variante light: 89,98% siero di latte, 10% frutta, 0,02% edulcorante, aroma.
Al riguardo si fa presente che sulla questione è stato chiesto il parere dell'Agenzia delle Dogane, la quale, con nota n. 10155 del 16 ottobre 2002, ha fatto presente quanto segue.
"Pur essendo prevalentemente costituite da siero di latte, dette bevande, per il contenuto di frutta, non rientrano tra i prodotti lattieri della voce 0404, come si evince dal testo legale di detta voce e dal disposto dei testi interpretativi della nomenclatura doganale.
Se confezionati e pronti al consumo diretto, tali prodotti possono essere classificati alla voce 2202.90 quali 'bevande non alcoliche contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404'.
Se, invece, sono destinati a subire ulteriori lavorazioni prima del confezionamento, essi vanno entrambi classificati al codice NC 1901.9091, secondo quanto previsto dalle Note esplicative S.A. della voce 1901 - Parte III."
Sulla base di quanto sopra esposto è da ritenersi che:
- se i prodotti in questione sono confezionati e consumabili direttamente, le relative cessioni sono da assoggettare ad Iva ad aliquota ordinaria del 20 per cento;
- se, invece, le cessioni riguardano prodotti che devono essere ulteriormente sottoposti a lavorazione prima del confezionamento, trova applicazione l'aliquota del 10 per cento ai sensi del punto n. 80 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.