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Risoluzione Agenzia Entrate n. 375 del 28.11.2002
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Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di cui all'articolo 17, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 agli acquisti di oggetti d'oro avariati da esercenti il commercio c.d. "compro oro". Inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 8, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Istanza di interpello - articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Istanza della XW S.p.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 375 del 28.11.2002Con istanza d'interpello, presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la XW S.p.A. ha esposto il seguente quesito volto a conoscere l'esatta applicazione dell'art. 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
QUESITO
L'attività della società istante, operatore professionale autorizzato all'esercizio del commercio in oro dall'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) a norma della legge 17 gennaio 2000, n. 7, consiste, tra l'altro, nell'acquisto di oggetti preziosi d'oro usati e/o avariati per la successiva affinazione e recupero del metallo prezioso ivi contenuto.
In particolare, a seguito dello sviluppo del mercato del c.d. "compro oro", i commercianti all'ingrosso e/o al dettaglio di preziosi acquistano da privati oggetti d'oro e d'argento usati, per poi rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, a soggetti che, come la XW SpA, operano nel settore dell'affinazione e del recupero dei metalli preziosi.
Tanto premesso la società chiede se sia possibile applicare ai suddetti acquisti il meccanismo del reverse charge di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia l'emissione della fattura senza IVA da parte del commerciante e la successiva integrazione da parte della società acquirente), senza, per questo, incorrere nella previsione sanzionatoria di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ricevimento di fatture d'acquisto prive dell'imposta).SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene di poter applicare lo speciale meccanismo del reverse charge previsto dall'art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, per le cessioni di oro industriale, considerato che, nel caso di specie, il materiale d'oro usato ceduto dai commercianti presenta le medesime caratteristiche dell'oro industriale, non potendo essere utilizzato senza prima essere sottoposto ad una ulteriore lavorazione.
D'altronde, la società istante dichiara di non acquistare i prodotti ancora idonei ad essere venduti come merce finita, dato che opera esclusivamente nel settore del recupero di materiali preziosi e non svolge l'attività di commercializzazione di gioielli.
Per quanto sopra non si ravvisa alcun ostacolo al fatto che il venditore emetta la fattura senza imposta per certificare la cessione dei rottami d'oro alla società istante, e che dette fatture siano integrate dall'acquirente così come dispone il comma 5 dell'articolo 17 del DPR n. 633.
Secondo la XW SpA, infatti, procedendo come sopra descritto, non si configura la violazione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (acquisto di beni con fattura irregolare), né si rende necessaria la regolarizzazione da parte del cessionario ed il conseguente versamento all'Erario dell'imposta non versata dal cedente, dovendosi considerare conformi alla legge le fatture d'acquisto ricevute senza applicazione dell'IVA.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante la nuova disciplina del mercato dell'oro, ha recepito le disposizioni della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, che prevede l'istituzione di un regime speciale IVA applicabile al commercio dell'oro.
In particolare le disposizioni di cui all'art. 1 della citata legge n. 7 del 2000, definiscono il termine "oro" distinguendolo in due tipologie: oro da investimento ed oro diverso da quello da investimento o industriale.
Coerentemente con i principi stabiliti dalla predetta Direttiva Comunitaria è previsto, all'art. 3, il regime di esenzione dall'IVA per le cessioni di oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11, del DPR n. 633 del 1972, e l'ordinario regime d'imponibilità per le cessioni di oro diverso da quello da investimento o industriale. In tale ultima ipotesi l'imposta è assolta con il particolare meccanismo del cosiddetto reverse charge disciplinato dall'art. 17, comma 5, del citato DPR n. 633, che pone a carico del cessionario, se soggetto passivo d'imposta residente nel territorio dello Stato, l'obbligo di corrispondere l'imposta per conto del cedente. Ciò al solo fine di evitare agli operatori del settore l'onere finanziario derivante dal pagamento dell'imposta per rivalsa ai fornitori o in dogana su importi di consistente valore.
Il citato meccanismo, infatti, impone al cessionario l'obbligo di integrare la fattura emessa senza addebito dell'imposta con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta, nonchè di annotarla nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi (art. 23 e 24 del DPR n. 633 del 1972) entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, e in quello degli acquisti (art. 25) per esercitare il diritto alla detrazione. In tal modo l'imposta sugli acquisti, non anticipata in via di rivalsa al cedente, concorre, in ogni caso, alla liquidazione periodica dell'imposta del cessionario, e figura sia come imposta a debito sia come imposta a credito, salvo le ipotesi in cui esistono dei limiti all'esercizio del diritto alla detrazione (cfr circolare 29 dicembre 1999, n. 247, risoluzione 26 ottobre 2001, n. 168).
Tanto premesso, è necessario chiarire se i rottami di oro ceduti alla società istante, rientrino o meno nella nozione di oro da investimento o in quella di materiale d'oro diverso da quello d'investimento, e se, in tale caso, ad essi sia applicabile il meccanismo del reverse charge.
In merito all'esatta nozione di "materiale d'oro" e di "prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi" contenuta nell'art. 17, comma 5, del DPR n. 633, cui è applicabile il meccanismo del reverse charge, come già chiarito in precedenza (cfr risoluzione 26 ottobre 2001, n. 168), si ritiene che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all'oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall'oro da investimento di cui all'art. 1, comma1, let. a) della legge n. 7 del 2000.
L'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), a sua volta, è del parere che rientrano nella nozione di "materiale d'oro" tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, e che la caratteristica di un "semilavorato" è costituita dall'essere un prodotto privo di una specifico uso e funzione, e cioè dall'impossibilità di utilizzare ex se il materiale o la lega d'oro, essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l'utilizzo da parte del consumatore finale (cfr pareri dell'UIC reperibili sul sito www.uic.it.
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dai dati dell'istanza d'interpello, i commercianti cedono alla società istante esclusivamente i rottami d'oro che non sono più idonei al consumo finale, mentre vendono direttamente ai consumatori finali gli oggetti preziosi non avariati ed in buono stato.
La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d'oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d'oro o semilavorato
In conclusione, considerato che la XW SpA, così come emerge dai dati contenuti nell'istanza, opera esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi e non svolge attività di commercializzazione di gioielli, l'imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d'oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall'art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti, senza per questo incorrere nella violazione di cui all'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997.