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Risoluzione Agenzia Entrate n. 388 del 19.12.2002
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Istanza di interpello presentato ai sensi del comma 5 dell'art. 127-bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Controllante KH Spa. Controllata XY con sede in Svizzera e stabile organizzazione in Emirati Arabi Uniti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 388 del 19.12.2002La KH Spa ha presentato, per il tramite della Direzione regionale, due distinte istanze di interpello per la disapplicazione dell'art. 127-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 127-bis, relativamente ai redditi prodotti dalla XY con sede in Svizzera e stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti.
Preliminarmente si osserva che la scrivente Direzione centrale provvede a fornire una risposta congiunta alle istanze, in considerazione dell'unicità della società estera partecipata cui sono riferite le due istanze di disapplicazione in oggetto.Motivi della richiesta disapplicazione
Ai sensi dell'art. 127-bis, comma 5, del TUIR e dell'art. 5, comma 3, del D.M n. 429 del 21 novembre 2001, la società istante ritiene che la XY, svolge un'effettiva attività commerciale, come sua principale attività, sia in Svizzera dove ha sede la società madre, che in Emirati Arabi Uniti dove è operante una branch, mediante una struttura organizzativa idonea allo svolgimento dell'attività stessa.Fattispecie
Dall'esame della documentazione presentata e sulla base di quanto dichiarato dalla società istante si rileva quanto segue:
I) l'istante al 23 novembre 2001 (data di pubblicazione in G. U. del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 127-bis TUIR), già deteneva indirettamente il controllo del 100% della XY con sede in Svizzera per il tramite dalla KK con sede in Olanda a sua volta controllata al 100%;
II) la XY è una società residente in Svizzera che gestisce e coordina sotto il profilo amministrativo l'attività delle proprie branch in Emirati Arabi Uniti e Quatar, nonchè della controllata in Oman;
III) i redditi della XY provengono interamente dall'attività svolta oltre confine in Medio Oriente;
IV) l'attività svolta in Medio Oriente consiste nella pianificazione ed esecuzione di opere edilizie in genere, con particolare riferimento a fondazioni perforazioni, palificazioni ed opere di consolidamento.
V) i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione competono all'amministratore unico sulla base di un accordo fiduciario, unica persona in forza sul territorio svizzero.Risposta
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, su parere conforme della Direzione regionale, ritiene che la richiesta di disapplicazione dell'articolo 127-bis, comma 1, TUIR, relativamente ai redditi derivanti dalla controllata XY con sede in Svizzera e stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti non può essere accolta, per i motivi di seguito elencati.
1. L'art. 3 del D. M. 21 novembre 2001 (cosiddetta black list) include la Svizzera tra gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato "con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e di domicilio".
2. Gli Emirati Arabi Uniti risultano inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2, del D.M. 21 novembre 2001, ad eccezione che per le società assoggettate ad imposta che operano nel settore petrolifero e petrolchimico.
3. L'attività principale del gruppo XY, così come prevista nell'oggetto sociale, è svolta dalle branches e dalla controllata in Medio Oriente, mentre non esiste in Svizzera una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della stessa. Peraltro, l'amministratore si limita ad adempiere alle formalità amministrative proprie di un domiciliatario e non ha il potere di gestione della attività principale della società.
Tuttavia, con riferimento alla stabile organizzazione della XY con sede negli Emirati Arabi Uniti (paese incluso nella black list ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21 novembre 2001), la dimostrazione che la branch svolge una effettiva attività commerciale come sua principale attività, con una struttura organizzativa idonea, non permette di disapplicare il comma 1 dell'art. 127-bis citato, alla società svizzera di cui la stabile organizzazione è emanazione. Poiché anche la casa madre è localizzata in un paese incluso nella predetta black list, è necessario provare che essa stessa eserciti una effettiva attività economica con una adeguata struttura nel territorio in cui ha sede.
Peraltro, l'istante non ha dimostrato che i redditi prodotti dalla società controllata XY con sede in Svizzera e stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti, sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in altri Stati o territori diversi da quelli di cui alla c.d. black list ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.
Nel caso di specie, non disapplicandosi alla società svizzera la normativa in questione, l'intero reddito da questa prodotto, anche per il tramite della branch negli Emirati Arabi Uniti, deve essere assoggettato al particolare regime previsto dall'articolo 127-bis del TUIR.