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Risoluzione Agenzia Entrate n. 390 del 20.12.2002
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Soggetto IRPEG con esercizio non coincidente con l'anno solare - rateizzabilità IRPEG e IRAP ai sensi dell'art. 20, comma 1, decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 - Istanza di interpello - art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Z S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 390 del 20.12.2002Con interpello presentato ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la società Z S.R.L., in persona del suo legale rappresentante, ha posto il seguente
QUESITO
La società istante chiude il bilancio il 30 giugno di ciascun anno.
Ai sensi dell'articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nel caso concreto, la società è tenuta a versare il saldo e il primo acconto entro il 20 dicembre qualora il bilancio sia approvato nei termini previsti dalle disposizioni di legge, ovvero entro il 20 gennaio nell'ipotesi di approvazione del bilancio oltre i suddetti termini.
Ciò premesso, la società chiede se il saldo ed il primo acconto dell'IRPEG e dell'IRAP siano rateizzabili o meno, tenuto conto che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel prevedere la rateazione in generale di tutte le somme dovute a titolo di saldo ed acconto delle imposte sui redditi, stabilisce che il pagamento debba comunque essere completato nel mese di novembre. L'istante fa presente che le attuali istruzioni al modello F24 ed al modello Unico - Società Capitali - escludono la possibilità di rateizzare gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre e che i codici tributo 2113 e 3813 relativi al versamento del secondo acconto non consentono la rateizzazione.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'interpellante è del parere che se per le società di capitali che hanno l'esercizio infrannuale con termine il 30 giugno non fosse possibile rateizzare il saldo e il primo acconto dell'IRPEG e dell'IRAP, si avrebbe una disparità di trattamento tra soggetti IRPEG il cui esercizio sia coincidente o meno con l'anno solare.
Inoltre, secondo l'istante, è evidente, nella fattispecie in esame, l'incongruità della impossibilità di rateizzare il saldo e il primo acconto quando, approvato il bilancio nei termini previsti dalle disposizioni di legge, il termine per il loro versamento cade il 20 dicembre, e della rateizzabilità viceversa di tali somme quando il termine per il loro versamento cade il 20 gennaio dell'anno successivo a seguito dell'approvazione del bilancio oltre i termini. La società pertanto, interpretando il termine del mese di novembre previsto dal citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 al fine del completamento del pagamento delle somme rateizzate come undicesimo mese dell'esercizio in corso, ritiene di poter rateizzare il saldo e il primo acconto in un numero variabile di rate dalla data di scadenza del primo versamento fino alla data di scadenza del secondo acconto. Ne consegue che solo il secondo acconto, il cui termine di versamento scade, nel caso di specie, il 31 maggio 2003, non sarebbe rateizzabile.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 2, comma 2, lettera a), del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, prevede che i soggetti IRPEG presentino la dichiarazione entro il settimo mese dalla chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata tramite ufficio postale o banca, entro il decimo mese, se la dichiarazione è presentata in via telematica.
Circa i termini di versamento delle imposte, il citato articolo 17 del DPR n. 435 del 2001 individua come termine di versamento delle imposte a saldo il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Nel caso in cui il bilancio sia approvato, in base a disposizioni di legge, oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il saldo delle imposte è versato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Qualora, infine, il bilancio non sia approvato entro il termine previsto dalle predette disposizioni di legge, il versamento del saldo deve comunque effettuarsi entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di scadenza per l'approvazione del bilancio.
Con specifico riguardo al termine di versamento dell'acconto, quest'ultimo è effettuato per la prima rata, nello stesso termine previsto per il versamento del saldo; per la seconda rata, nel caso di soggetti IRPEG con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.
Ciò premesso, ai sensi del citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi decorrenti dal mese di scadenza; "in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia". Con quest'ultima previsione il legislatore ha evidentemente voluto disciplinare il caso tipico dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare. Si osserva inoltre, che il citato articolo 20 è precedente rispetto all'articolo 17 del DPR n. 435 del 2001, il quale, per i soggetti IRPEG con esercizio non coincidente con l'anno solare, individua come termine per il versamento della seconda rata di acconto anziché il mese di novembre "l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta", ossia, come interpretato dalla circolare del 14 giugno 2002, n. 51, l'undicesimo mese dell'esercizio cui l'imposta è afferente.
Coerentemente, quindi, si ritiene che per i soggetti IRPEG con esercizio non coincidente con l'anno solare, il termine del mese di novembre previsto dal citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 per il completamento del pagamento delle somme rateizzate debba interpretarsi come undicesimo mese dell'esercizio cui l'imposta è afferente.
Ne consegue che, concordemente con la soluzione prospettata dall'istante, la società di specie potrà rateizzare il saldo e il primo acconto in un numero variabile di rate dalla data di scadenza del primo versamento fino alla data di scadenza del secondo acconto. La società in questione non potrà rateizzare invece il secondo acconto, il cui termine scade, nel caso concreto, il 31 maggio 2003, cioè l'undicesimo mese dell'esercizio cui l'imposta è afferente.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.