-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 398 del 30.12.2002
-
Ripristino del codice tributo da utilizzare nel modello " F 24 " per il versamento dell'imposta sostitutiva su interessi ed altri proventi sui titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali relativi ad interessi legali - Art. 27, comma 2, legge 21 novembre 2000, n. 342
Risoluzione Agenzia Entrate n. 398 del 30.12.2002L'art.1, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239,prevede che gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto, versino un'imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell' art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per l'utilizzo in compensazione delle predetta imposta sostitutiva, si ripristina l'operatività del codice tributo "1231" denominato: "Imposta sostitutiva su interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali e relativi interessi legali - Art. 27, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342" che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2002, è confluito, a decorrere dal 1 marzo 2002, nel codice tributo "1239" denominato: "Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".
Le somme riscosse a quel titolo, in misura pari al 50% del gettito della medesima imposta che si rende applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito, confluiranno nel capitolo 1055 di entrata del Bilancio dello Stato. Ciò consente la loro riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'Interno per la successiva destinazione agli enti territoriali emittenti, ai sensi dell'art.1, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
Nel modello "F 24" i codici sono esposti nella "Sezione Erario" con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno cui si riferisce l'imposta.