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Risoluzione Agenzia Entrate n. 2 del 03.01.2003
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Istituzione dei codici-tributo per l'utilizzo sul modello "F 24" dell'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo nella forma di credito d'imposta - Art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 2 del 03.01.2003L'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2006, dell'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito d'imposta. Ai fini del riconoscimento del beneficio e della quantificazione dello stesso, vengono individuate dal Legislatore, al comma 1, del predetto art. 63, distinte fattispecie.
Con la presente risoluzione, per consentire l'utilizzo del credito d'imposta in argomento, in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono istituiti i seguenti codici tributo:
6751: denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo";
6752: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo - contributo di 100 euro";
6753: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo - contributo di 150 euro";
6754: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), terzo periodo - contributo di 300 euro";
6755: denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera b), contributo di 100 euro";
6756: denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera b) - contributo di 150 euro";
6757: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera b) - contributo di 300 euro".
I suddetti codici sono indicati nella colonna "importi a credito compensati" della sezione Erario del modello di versamento "F 24" con l'indicazione, come periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua la compensazione del credito espresso nella forma AAAA.
Al fine di facilitare l'esatta individuazione del codice tributo da utilizzare sul modello "F 24", di seguito si riporta il testo dell'art. 63, comma 1, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, con l'indicazione in parentesi, in corrispondenza della descrizione della fattispecie di riferimento, del codice tributo associato.Art. 63
1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002 (codice tributo 6751)
Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro (codice tributo 6752) ovvero di 150 euro (codice tributo 6753), se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro (codice tributo 6754), nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro (codice tributo 6755) ovvero di 150 euro (codice tributo 6756) nonché quello ulteriore di 300 euro (codice tributo 6757), ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
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