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Risoluzione Agenzia Entrate n. 3 del 08.01.2003
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Istituzione del codice-tributo per l'utilizzo sul modello "F 24" dell'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo nella forma di credito d'imposta - Art. 7, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 3 del 08.01.2003Con risoluzione n. 2/E del 3 gennaio 2003, è stato istituito, tra gli altri il codice-tributo "6751" denominato "credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289", per l'utilizzo, fino al 31 dicembre 2006, sul modello "F 24" dell'incentivo nella forma di credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concesso ai datori di lavoro per l'incremento dell'occupazione.
Poiché il comma 10 dello stesso art. 7, prevede un ulteriore credito d'imposta per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare ad unità produttive ubicate nei territori individuati ed alle condizioni stabilite nel citato comma 10 dell'art. 7, si rende necessario integrare la predetta risoluzione n. 2/E con l'istituzione del seguente codice tributo:
* 6758: "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - Art. 7, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Il suddetto codice e' indicato nella colonna "importi a credito compensati" della sezione Erario del modello di versamento "F 24" con l'indicazione, come periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua la compensazione del credito espresso nella forma AAAA.