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Risoluzione Agenzia Entrate n. 4 del 09.01.2003
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Istanza di Interpello- Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XW Ltd - IVA. Art. 38, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n.331. Acquisti effettuati tramite rappresentante fiscale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 4 del 09.01.2003Con istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, è stato esposto il seguente
QUESITO
La XW Ltd (di seguito la società istante), società di diritto inglese, con sede legale nel Regno Unito, fa presente quanto segue.
La società, leader mondiale nel commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori sportivi, dispone di un deposito IVA in Germania, dove è identificata ai fini di tale imposta. Dal predetto deposito la società opera la movimentazione delle merci per la vendita delle stesse in Italia e in altri Paesi europei. I beni vengono inviati direttamente dal deposito IVA tedesco ai clienti italiani, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.
La società istante fa presente di aver nominato in Italia un rappresentante ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per la gestione delle vendite nei confronti dei clienti italiani.SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene applicabile alla descritta fattispecie l'art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. 30 agosto 1993, n.331 che assimila agli acquisti intracomunitari l'introduzione in Italia da parte di un soggetto passivo di imposta di beni provenienti da altro Stato membro per esigenze della sua impresa.
Il rappresentante fiscale italiano adempie tutti gli obblighi contabili connessi a detti acquisti intracomunitari per i beni spediti in Italia (registrando ed integrando le relative fatture, compilando i modelli Intrastat, etc.), e provvede all'emissione delle fatture nei confronti del cliente soggetto passivo d'imposta in Italia.
La società istante, a sostengo della propria tesi, cita le risoluzioni di questa Agenzia n. 66 del 15 maggio 2001 e n. 66 del 4 marzo 2002 in cui viene evidenziato il carattere facoltativo della nomina del rappresentante, e la circolare n. 13 del 23 febbraio 1994, nella parte in cui precisa che l'acquisto intracomunitario si considera perfezionato al momento di consegna del bene al cessionario (punto 3.1).RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE
Si condivide la tesi del contribuente. E' infatti indubbio che, come descritto nella istanza, la introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da altro Stato membro da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta integri la fattispecie di acquisto intracomunitario di cui all'art. 38, comma 3, lett. b) del D.L. 30 agosto 1993, n.331, e che inoltre il cedente possa ottemperare ai relativi obblighi IVA mediante la nomina in Italia di un rappresentante ai fini IVA (art. 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Il perfezionamento di tale acquisto intracomunitario non è comunque ostacolato dalla circostanza che i beni vengano inviati direttamente al cliente finale soggetto passivo d'imposta in Italia. Infatti, a fronte di un unico spostamento fisico dei beni (dal cedente comunitario al cliente finale in Italia), si avranno due distinte fattispecie:
- un acquisto intracomunitario da parte del rappresentante fiscale in Italia del soggetto comunitario;
- una cessione interna nei confronti del cliente finale nazionale.
Ciò comporta, in concreto, l'emissione di due distinte fatture: la prima, senza applicazione dell'imposta, dal soggetto comunitario al proprio rappresentante IVA in Italia che provvederà agli adempimenti relativi all'acquisto intracomunitario; la seconda, con addebito dell'IVA, per la cessione interna, dal rappresentante IVA al cliente soggetto passivo in Italia.
L'acquisto intracomunitario si considererà perfezionato secondo i criteri individuati dall'art. 39 del D.L. 30 agosto 1993, n.331 e richiamati dalla circolare n. 13 del 24 febbraio 1994
L'applicazione dell'articolo 38, comma 3, lett. b) alla fattispecie in esame è dettata dall'esigenza di semplificazione nell'applicazione dell'imposta, atteso che la nomina del rappresentante fiscale costituisce uno strumento per agevolare il soggetto non residente nell'assolvimento dei propri obblighi IVA in Italia, come si evince anche dalle citate risoluzioni.
Pertanto, la scelta di agire tramite un rappresentante fiscale in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi va sostanzialmente rimessa alla discrezionalità dell'operatore economico. Occorre tuttavia precisare, che il rappresentante IVA in Italia potrà effettuare la cessione interna nei confronti del cessionario nazionale solo per i beni presenti nel territorio nazionale.