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Risoluzione Agenzia Entrate n. 9 del 22.01.2003
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Articolo 8 legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Numerazione dei registri contabili Istanza di interpello - art. 11 legge 27-7-2000, n. 212. X S.R.L.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 9 del 22.01.2003Con interpello presentato ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la società X S.R.L., in persona del suo legale rappresentante, ha posto il seguente
QUESITO
La società ha esercizio sociale non coincidente con l'anno solare (1 luglio, 30 giugno) e deve procedere alla stampa del libro giornale relativo all'esercizio 1 luglio 2001, 30 giugno 2002. L'art. 8 della legge n. 383 del 2001 ha soppresso l'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale del libro giornale, di quello degli inventari e dei registri obbligatori Iva e IIDD, confermando però l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. La circolare n. 64/E del 2002 ha precisato, tra l'altro, che nel caso dei libri e registri contabili la numerazione progressiva delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno cui si riferisce. L'anno da indicare è l'anno cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa delle pagine.
La predetta circolare non chiarisce, nel caso di società con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, quale sia l'anno da indicare nella numerazione progressiva delle pagine posto che non vi è un unico anno cui fa riferimento la contabilità (esempio 2001) ma due anni (esempio 2001/2002).
Tanto premesso, la Società istante chiede di conoscere quale anno vada indicato nella numerazione progressiva dei libri contabili di società con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La Società ritiene corretto numerare progressivamente le pagine del libro indicando, pagina per pagina il primo anno dei due cui fa riferimento la contabilità (esempio indicando l'anno 2001, per l'esercizio sociale 1 luglio 2001, 30 giugno 2002). Tale convincimento è supportato, ad avviso dell'istante, dalle istruzioni alla compilazione del modello unificato di versamento F24, in cui viene precisato che, nel caso di versamenti di imposte da pagare di soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nella colonna periodo di riferimento vanno indicate le quattro cifre del primo dei due anni interessati.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Circa la modalità di numerazione dei libri e registri per i quali, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è stato soppresso l'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale, questa Agenzia ha fornito le proprie indicazioni con risoluzione 12 marzo 2002, n. 85 e con circolare 1 agosto 2002, n. 64.
In particolare, la risoluzione n. 85 del 2002 ha evidenziato che "la numerazione deve essere effettuata progressivamente per ciascun anno, con l'indicazione pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce: ad es., per il 2002 sarà 2002/1, 2002/2, ecc...". Pertanto la numerazione deve essere progressiva per anno e non progressiva per imprenditore, al fine di evitare una progressività illimitata. Inoltre, la citata risoluzione n. 85 ha affermato che "la numerazione non deve effettuarsi sin dall'inizio per l'intero libro, né tantomeno per il complessivo periodo d'imposta, ma può essere eseguita nel momento in cui si utilizza la pagina", ossia, su un piano meramente pratico, contestualmente all'effettuazione delle registrazioni. Si è così ribadito il principio espresso nella circolare 22 ottobre 2001, n. 92, secondo cui a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8 della legge n. 383 del 2001, non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine.
Con specifico riferimento all'anno che precede il numero di pagina, si evidenzia che il criterio di numerazione dell'"anno in cui è effettuata la vidimazione" stabilito dalla circolare del Ministero dell'Industria 9 gennaio 1997, n. 3407/C, trova attualmente applicazione solo nel caso di bollatura e vidimazione facoltativa dei libri. Con riguardo ai libri che non siano facoltativamente bollati e vidimati, la circolare n. 64 del 2002 ha individuato, per le scritture correnti, ossia per quelle relative ai fatti di gestione dell'impresa nei suoi rapporti con i terzi, il criterio parimenti uniforme dell'indicazione dell'anno cui fa riferimento la contabilità.
Nel caso specifico di società con esercizio non coincidente con l'anno solare, si ritiene che la numerazione delle pagine debba riferirsi al primo dei due anni di contabilità.
Per quanto concerne le scritture di assestamento e rettifica, queste ultime, come è noto, afferiscono ad operazioni che, seppure relative all'esercizio già chiuso, sono generalmente rilevate nel corso dell'esercizio successivo, in quanto strettamente connesse alla definitiva redazione del bilancio d'esercizio. Ne consegue che le scritture di assestamento e rettifica, se annotate a libro giornale nell'esercizio successivo a quello di riferimento, prenderanno il numero progressivo dell'esercizio in cui sono annotate e la data della loro effettiva rilevazione, avendo cura di specificare, ovviamente, che trattasi di registrazione riferita alla data di chiusura dell'esercizio precedente.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.