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Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 22.01.2003
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Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - XZ S.r.l.- Credito d'imposta per investimenti nelle aree depresse di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 22.01.2003La Direzione Regionale della .... ha trasmesso un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentata dalla società XZ S.r.l., relativa all'applicazione del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Esposizione del quesito
La società istante, in data 26 luglio 2002, ha inoltrato istanza al Centro operativo di ..... dell'Agenzia delle Entrate per l'ammissione al beneficio fiscale di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, relativamente ad investimenti da avviare per un ammontare complessivo di € 6.340.000,00.
Il Centro operativo di .... ha comunicato la non ammissibilità della predetta istanza per esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002.
La società intende, comunque, "realizzare gli investimenti previsti nella certezza che il riconoscimento del credito d'imposta potrà avvenire attraverso i fondi stanziati per i prossimi esercizi (2003 e seguenti), tenuto conto della priorità introdotta dal Legislatore - nell'assegnazione delle risorse - a favore delle istanze presentate e non accolte per esaurimento dei fondi disponibili".
La società istante, considerato che sarà sottoposta a fusione per incorporazione con altro soggetto giuridico, chiede di conoscere se il soggetto giuridico incorporante possa fruire del credito d'imposta per gli investimenti che potrebbe essere riconosciuto alla società istante per investimenti ancora da avviare.Soluzione interpretativa prospettata
La società istante ritiene che, conformemente a quanto precisato al punto 1.3 della circolare n. 38/E dell'8 maggio 2002, il credito d'imposta spettante alle società fuse o incorporate potrà essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante in quanto questa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 123 del TUIR, subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate, "indipendentemente dall'avvio o meno degli investimenti all'atto della fusione dei diversi soggetti giuridici interessati".Parere dell'Agenzia
In merito al quesito prospettato nel presente interpello, la scrivente ritiene dover formulare le seguenti considerazioni.
L'articolo 62 della legge 28 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha introdotto norme per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta in questione ed ha altresì disciplinato l'applicazione dell'agevolazione a decorrere dal 1 gennaio 2003.
In conformità al criterio contenuto nel comma 1-ter dell'articolo 8 della legge n. 388, l'assegnazione delle risorse disponibili deve avvenire "dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati".
A tal fine, l'articolo 62 della citata legge n. 289, con riferimento "ai soggetti che intendono conseguire il contributo", prevede l'assegnazione delle risorse in caso di:
- rinnovo delle istanze non ammesse al beneficio per insufficienza dei fondi disponibili per il 2002, che "conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8" (comma 1, lettera d));
- nuove istanze o "istanze presentate per la prima volta" (comma 1, lettera e)), nei limiti delle risorse finanziarie che residuano dopo l'assegnazione dei fondi alle istanze rinnovate.
La presentazione delle istanze (sia di rinnovo che nuove) per il 2003 avviene in tempi e con modalità indicate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Poiché, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, "la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte", con riferimento al caso in esame, la società incorporante subentra alla società incorporata sia nella fruizione del credito eventualmente già maturato sia nella titolarità dell'istanza originaria e/o rinnovata.
Possono, pertanto, verificarsi due ipotesi:
1) l'operazione di fusione per incorporazione è già avvenuta alla data di presentazione delle istanze per il 2003.
La società incorporante deve rinnovare l'istanza originariamente presentata dalla società incorporata (istante), ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002.
In questo caso, sarà la società incorporante ad avviare gli investimenti indicati nell'istanza rinnovata ed a maturare, al momento della realizzazione, il corrispondente credito d'imposta.
2) l'operazione di fusione per incorporazione non è ancora avvenuta alla data di presentazione delle istanze per il 2003.
In tale ipotesi può accadere che:
- la società incorporata non ha realizzato alcun investimento; in questo caso, analogamente a quanto precisato al punto 1), il credito maturerà interamente in capo alla società incorporante;
- la società incorporata ha realizzato una parte dell'investimento; in questo caso, il credito corrispondente all'investimento realizzato e non ancora utilizzato, sarà trasferito, in coerenza a quanto evidenziato nella circolare n. 38/E del 2002, alla società incorporata, in capo alla quale maturerà anche il credito riferibile alla parte dell'investimento ancora da realizzare;
- la società incorporata ha interamente realizzato l'investimento; in questo caso, il credito non utilizzato sarà trasferito alla
società incorporante.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.