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Risoluzione Agenzia Entrate n. 13 del 22.01.2003
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Istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XZ S.r.l. Applicazione dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000 in caso di variazione dell'ubicazione territoriale dell'investimento indicata nell'istanza presentata in via telematica
Risoluzione Agenzia Entrate n. 13 del 22.01.2003Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stato esposto il seguente
Quesito
La società "XZ S.r.l", in conformità di quanto previsto dal citato art. 10 del decreto legge n. 138 del 2002, ha trasmesso al Centro operativo di Pescara, in data 26 luglio 2002, istanza telematica di accesso ai benefici previsti dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000, in relazione ad investimenti da effettuare nella regione Puglia.
A seguito di tale istanza, il successivo 5 agosto, il suddetto Centro ha comunicato alla società la "non ammissibilità della richiesta per indisponibilità dei fondi stanziati dalla legge per l'anno 2002".
Essendo, poi, mutato il contesto economico di riferimento rispetto all'epoca in cui è stata presentata l'istanza telematica, la società medesima ha valutato essere divenuto più conveniente, "sia dal punto di vista gestionale che organizzativo", realizzare l'investimento in Sicilia, anziché in Puglia.
L'istante chiede se la variazione della destinazione territoriale dell'investimento rappresenti condizione di decadenza "dal riconoscimento o dal mantenimento dei benefici di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000".Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che la realizzazione dell'investimento in un'area geografica diversa da quella indicata nell'istanza telematica, già presentata, non costituisca causa ostativa alla fruizione del credito d'imposta in argomento, considerato che la "ratio" ispiratrice del suddetto aiuto di Stato è comunque quella di incentivare le imprese "a realizzare nuovi investimenti produttivi in determinate aree del Paese, a prescindere dall'ubicazione territoriale individuata all'interno di queste".
Inoltre, il contribuente pone in evidenza come la valutazione strategica operata dalla società non sia, nel caso concreto, preordinata alla fruizione di agevolazioni maggiori di quelle riferibili all'investimento inizialmente prospettato, essendo previste per le due regioni interessate identiche misure nei massimali di aiuto fruibile.Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), riorganizzando la complessiva materia del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, ha previsto un sistema di monitoraggio degli aiuti in questione ed ha altresì disciplinato l'applicazione dei relativi benefici a decorrere dal 1 gennaio 2003.
A tali fini la norma citata ha previsto, tra l'altro, nel primo comma, lettera d), per coloro, i quali hanno già presentato la richiesta di accesso alle agevolazioni sotto il vigore del decreto legge n. 138 del 2002 e non sono stati ammessi "per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002", il rinnovo obbligatorio della richiesta medesima.
A tali soggetti viene comunque riconosciuto un grado di preferenza sulla prenotazione dei fondi disponibili per il 2003, corrispondente a quello conseguito con la precedente istanza non accolta, secondo l'ordine cronologico di presentazione previsto dal comma 1-ter del citato art. 8.
Tuttavia, tale priorità viene riconosciuta a condizione che nel rinnovo vengano esposti "un importo relativo all'investimento non superiore rispetto a quello indicato nell'istanza non accolta nonché gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate", quest'ultimo di prossima emanazione.
In base a quanto emerso l'istanza può dunque essere qualificata come "rinnovata" se in essa viene riproposta la stessa tipologia d'investimento di quella contenuta nell'istanza originaria (presentata sotto il vigore del citato decreto legge n. 138 del 2002) e per un importo non superiore a quello indicato in quest'ultima.
Nel caso concreto si ritiene che la società, intendendo realizzare il medesimo investimento di quello già comunicato all'amministrazione finanziaria nel luglio 2002, possa fruire delle agevolazioni in argomento, anche se nel rinnovo dell'istanza indichi un'ubicazione territoriale dell'investimento medesimo diversa da quella contenuta nell'istanza originaria, atteso che per entrambe le regioni interessate sono previste identiche misure nei massimali di aiuto.
Il contribuente, conseguentemente, rientrando nell'ambito della disciplina delle "istanze rinnovate", di cui alla lettera d), primo comma, dell'art. 62, potrà accedere ai fondi del 2003, mantenendo il grado di preferenza acquisito con l'istanza originaria presentata a luglio 2002.
La risposta fornita con la presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.