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Risoluzione Agenzia Entrate n. 14 del 24.01.2003
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Istanza di interpello - articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trasferimento alloggi dallo Stato all'Istituto autonomo case popolari -articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
Risoluzione Agenzia Entrate n. 14 del 24.01.2003Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato esposto il seguente
QUESITO
Si intende conoscere il trattamento tributario ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale degli atti di trasferimento degli alloggi e relative pertinenze da parte dell'Agenzia del Demanio a favore dell'Istituto autonomo case popolari.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istituto ritiene che detti atti siano esenti da qualsiasi tipo di imposizione indirettaPARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
I trasferimenti all'Istituto autonomo case popolari degli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (alloggi e relative pertinenze di proprietà dello Stato) sono disciplinati dall'articolo 46, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'articolo 2 della legge n. 449 del 1997 (trasferimento di alloggi ai comuni) stabilisce: "Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato costruiti (...) per sopperire ad esigenze abitative pubbliche (...) possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati (...). Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte".
Inoltre, l'articolo 46 della legge n. 388 del 2000 stabilisce che i comuni interessati procedono alla richiesta di trasferimento di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (1 gennaio 2001) e che "Qualora dopo la scadenza del termine (...) i comuni non abbiano esercitato il diritto (...), l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449" (comma 3). Circa le condizioni del trasferimento degli alloggi all'Istituto autonomo case popolari, il rinvio operato dall'articolo 46, comma 3, della legge n. 388 del 2000 comporta che le operazioni di trascrizione e voltura catastale relative agli alloggi sono esenti da imposte.
Per quanto concerne l'imposta sui trasferimenti, la scrivente osserva che l'articolo 2 della legge n. 449 del 1997, con riferimento alle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, non reca alcuna previsione espressa; ciò può avere una duplice spiegazione:
1) posto che i comuni rientrano tra i soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - approvato con d.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - per i quali è stabilita l'esenzione dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito nonché la registrazione dei relativi atti in esenzione dall'imposta di registro (articolo 55, comma 2 del d.Lgs. n. 346 del 1990), ogni previsione esentativa per tale imposta sarebbe superflua;
2) essendo il trasferimento disposto per legge, gli atti eventualmente posti in essere hanno carattere ricognitivo poiché diretti a consentire la pubblicità dei trasferimenti operati e le relative volture catastali. Questa tesi è corroborata dall'espressione "... le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte", dalla quale si deduce che il trasferimento si considera già avvenuto perché disposto per legge.
La scrivente in proposito ritiene che alla fattispecie in esame non possa applicarsi il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. n. 346 del 1990), poiché i trasferimenti a titolo gratuito posti in essere ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 388 del 2000, comma 3, non costituiscono liberalità, ma - come di seguito precisato - sono disposti 'ex lege'.
Dalla norma si rileva, infatti, che il trasferimento avviene in assenza di un atto negoziale, all'avverarsi delle condizioni stabilite dalla legge stessa (il mancato esercizio del diritto da parte dei comuni entro il termine previsto, la richiesta presentata nei successivi sei mesi dal competente Istituto, etc.). Il legislatore, quindi, attribuisce all'Istituto un diritto potestativo, che è concretamente esercitato con la richiesta presentata dal medesimo; quest'ultima non si inserisce nell'ambito di un'attività negoziale diretta al trasferimento dei beni in questione, ma è condizione necessaria per l'applicazione del disposto normativo, in virtù del quale si trasferiscono 'ope legis' gli alloggi.
Su analoga materia, l'Amministrazione finanziaria si è espressa con le risoluzioni nn. 126 del 1 agosto 2000 e 221060 del 24 aprile 1987.
In quella sede è stato affermato che quando l'effetto traslativo dei diritti immobiliari è assicurato 'ex lege' ed è assente un atto negoziale di trasferimento di beni da un soggetto ad un altro, manca il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro, nella sua accezione di imposta sui trasferimenti. Ciò poiché gli atti di mera esecuzione del dettato normativo costituiscono atti dovuti, per i quali la volontà negoziale non assume rilevanza. Di conseguenza, per questi atti manca il presupposto impositivo che legittima l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale. Il tributo in questione presuppone, infatti, la tipicità degli atti assoggettati all'obbligo della registrazione o quanto meno la riconducibilità degli atti medesimi ad uno schema negoziale definito, in cui l'elemento volontaristico ha una sua autonoma rilevanza. Pertanto, a conferma dell'orientamento già manifestato, l'ufficio tributario deve applicare l'imposta di registro in misura fissa, qualora il trasferimento abbia fondamento e titolo nella disposizione legislativa e dall'esame dell'atto risultino i requisiti che consentano di qualificarlo come atto di natura meramente ricognitiva del trasferimento di beni.
La scrivente ritiene che la stessa soluzione possa applicarsi anche nel caso di specie.
Pertanto, i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, esenti dalle imposte ipotecaria e catastale per il rinvio all'articolo 2, comma 1, della legge n. 449 del 1997, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa in quanto trasferimenti effettuati 'ope legis'.