-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 15 del 27.01.2003
-
Modalità di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 28, comma 3, del Decreto Legislativo - 112/1999
Risoluzione Agenzia Entrate n. 15 del 27.01.2003Alcuni concessionari del servizio nazionale della riscossione hanno chiesto a questa Agenzia di chiarire come può essere resa la dichiarazione di cui all'art. 28, comma 3 del d. lgs.13 aprile 1999 n.112, il quale disciplina le modalità di presentazione della cauzione prevedendo la possibilità, per i gruppi di società con patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato superiore a cinquecento miliardi di lire, che la garanzia per gli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione possa essere assunta direttamente da parte della società capogruppo.
In proposito si pone soprattutto il problema di individuare i requisiti minimi della dichiarazione di "diretta assunzione" della citata obbligazione, da parte della società controllante, in quanto non specificatamente indicati nella norma.
Allo scopo di definire il contenuto minimo di tale dichiarazione si allega alla presente schema di atto di garanzia di cui all'art. 28, comma 3 del d.lgs. 112/1999.
Codesta Associazione è pregata di dare immediata diffusione della presente alle aziende associate.Allegato 1
Schema tipo di atto di garanzia ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. 112/1999
Con la presente, la sottoscritta....................... dichiara di assumere direttamente, nei confronti dello Stato e degli altri enti creditori, anche per il caso di cessione della partecipazione della società controllata, l'obbligazione di integrale pagamento, su semplice richiesta dell'Agenzia delle Entrate da inviarsi mediante raccomandata A/R, delle somme, comprensive dei relativi interessi, che la stessa Agenzia delle entrate dovesse richiedere in conseguenza di eventuali violazioni degli obblighi concessori compiute dalla.................................
Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.
La presente garanzia viene prestata, nei limiti d'importo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per il periodo di gestione decorrente dal....................al............., per gli ambiti territoriali di............... In ogni caso, la presente garanzia resterà ferma fino all'emissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del relativo provvedimento di riconoscimento di cessazione degli effetti della stessa.
In caso di controversia con l'Agenzia delle Entrate è competente, in via esclusiva, il foro di Roma.