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Risoluzione Agenzia Entrate n. 16 del 28.01.2003
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Istanza d'interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XY s.a.s. Articolo 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 16 del 28.01.2003La Direzione Regionale ha trasmesso alla scrivente l'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla società XY s.a.s, riguardante il credito d'imposta per le aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In particolare, l'istante chiede se può fruire dell'agevolazione in base al regime automatico vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 con riferimento ad un investimento costituito da un fabbricato da adibire ad uffici e deposito materiali.
A tal fine precisa che per la costruzione di tale fabbricato, ancora da completare, è stato stipulato un contratto di appalto il 17 luglio 2002 tuttavia l'acquisto del terreno su cui edificare il fabbricato, la perizia geologica, il rilascio della concessione edilizia e i lavori per la pianificazione del terreno nonché per l'esecuzione degli scavi di fondazione sono avvenuti prima dell'otto luglio 2002.Soluzione interpretativa proposta dall'istante
La società istante ritiene di poter fruire del bonus fiscale "anche per le fatture che andrà a rilasciare il costruttore a posteriori" dal momento che una serie di eventi strettamente legati all'investimento provano che lo stesso sia stato avviato prima dell'otto luglio 2002.Parere della Direzione
L'articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2002, così come modificato dalla legge di conversione n. 178 dell'8 agosto 2002, stabilisce che "per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Dalla risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-01322 si evince che il concetto di "contratto concluso" contenuto in tale disposizione deve considerarsi coincidente con quello di "avvio della realizzazione dell'investimento" che il legislatore fiscale ha utilizzato nella prima versione del comma 3 dell'articolo 10 *.
Pertanto, al fine di stabilire quali investimenti abbiano conseguito il diritto al bonus prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 138, occorre far riferimento al concetto di "avvio dell'investimento" o di "avvio della realizzazione dell'investimento".
A questo riguardo, la stessa risposta all'interrogazione parlamentare ha chiarito che "per avvio della realizzazione degli investimenti si deve intendere...l'inizio della effettiva realizzazione di quegli eventi che sono indicati nel citato articolo 75 (del TUIR)", specificando che quando tali eventi "si producono, per così dire istantaneamente, senza formazione progressiva nel tempo (è il caso, ad esempio, di un investimento che consiste nell'acquisizione di un bene), l'avvio della realizzazione coincide, evidentemente, con il compimento della realizzazione stessa dell'investimento; negli altri casi, invece, come nell'ipotesi di una prestazione di servizi, il compimento della realizzazione dell'investimento si verifica in una fase temporale successiva all'avvio dell'investimento medesimo ".
In quest'ultima ipotesi, è evidente, il contribuente deve essere in grado di dimostrare che esiste una coerenza tra gli eventi che si sono verificati prima dell'otto luglio 2002 e la successiva realizzazione dell'investimento.
Tale coerenza può risultare, ad esempio, sulla base di un preciso progetto già elaborato al momento dell'avvio dell'investimento stesso.
Con riferimento al caso in esame, occorre osservare che la costruzione del bene strumentale si configura come un investimento complesso la cui realizzazione richiede un periodo di tempo piuttosto lungo. Per un investimento di questo tipo, pertanto, l'avvio sicuramente non può coincidere con il momento della realizzazione o dell'ultimazione dell'opera.
Secondo quanto dichiarato nell'istanza, la società XY ha assunto concreti impegni d'investimento già prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 138/2002, facendo affidamento sulla possibilità di fruire dell'agevolazione.
Non vi è dubbio, infatti, che la stessa società si sia attivata fin dal gennaio del 2002 con lo specifico intento di realizzare l'investimento in esame, provvedendo ad acquistare il terreno su cui edificare il fabbricato. Acquisto comprovato da un atto notarile regolarmente registrato.
Nel corso del primo semestre del 2002, inoltre, l'istante ha fatto eseguire una perizia geologica per la costruzione del fabbricato, ha ottenuto il rilascio della concessione edilizia, ha concluso i lavori per il livellamento del terreno e gli scavi di fondazione.
Ad avviso della scrivente, tali elementi sono idonei a dimostrare che si tratti di un progetto unitario avviato prima dell'otto luglio e finalizzato alla costruzione di un immobile strumentale che sarà compiutamente realizzato solo dopo tale data.
Tale circostanza fa sì che l'investimento sia assoggettato all'originaria disciplina recata dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prima della modifiche apportate dall'articolo 10 del decreto legge n. 138 del 2002.
Si fa presente, tuttavia, che la fruizione del credito d'imposta in base al regime automatico previgente è stata temporaneamente sospesa, a partire dal 13 novembre 2002, dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 253 del 2002. Tale sospensione, peraltro, è stata confermata fino al 9 aprile 2003 dall'articolo 62, comma 1, lettera a) della legge finanziaria del 2003.
La ripresa dell'utilizzazione del beneficio fiscale sarà consentita, in ogni caso, nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio (pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004) e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dall'analisi delle comunicazioni che ciascun contribuente dovrà effettuare.
Si ricorda, infatti, che la stessa norma, al fine di garantire il controllo dei flussi di spesa relativi all'utilizzo del credito d'imposta, ha previsto l'obbligo per i soggetti che hanno conseguito il diritto al bonus prima dell'otto luglio 2002, vale a dire i soggetti che hanno avviato l'investimento prima di tale data, di comunicare "all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini."
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Il comma 3, dell'art.10, del decreto legge 8 luglio 2002, n.138, nella sua formulazione originaria, recitava : " Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli investimenti da avviare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ".