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Risoluzione Agenzia Entrate n. 19 del 30.01.2003
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Istanza di interpello - Art. 11 Legge 212/2000 - Convenzione tra l'Italia e la Romania per evitare le Doppie Imposizioni, ratificata con Legge 18 ottobre 1978, n. 680
Risoluzione Agenzia Entrate n. 19 del 30.01.2003Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, inviata alla Direzione Regionale e da questa inoltrata per competenza alla scrivente, cui perveniva in data 25 ottobre 2002, il Signor ... ha esposto il seguente
QUESITO
L'istante, residente in Italia, ha costituito ed opera in Romania mediante una società con caratteristiche analoghe ad una società di capitali italiana, della quale è socio maggioritario ed esercita inoltre, attraverso una "società unipersonale" di diritto rumeno, una autonoma attività di agente e consulente commerciale anche per conto della prima società".
Ciò premesso, il Signor .... chiede delucidazioni in merito al comportamento fiscale da tenere in Italia, relativamente ai dividendi che dovrà percepire dalla due società rumene.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente istante ritiene che sia i dividendi della società di capitali che quelli della società unipersonale di diritto rumeno ricadano nel campo di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 4, della Convezione tra l'Italia e la Romania per evitare le doppie imposizioni, e che pertanto, ai sensi di tale disposizione convenzionale, i dividendi di cui sopra dovranno essere assoggettati a tassazione esclusiva nel Paese della fonte (nel caso di specie in Romania).
Sulla base di tali considerazioni, il signor ..., ritenendo che non sia dovuta alcuna imposta in Italia sui predetti redditi, ritiene di dover unicamente procedere alla compilazione del prospetto RW del Modello UNICO, relativamente agli eventuali trasferimenti di denaro dalla Romania in Italia, ed essendo titolare di reddito da pensione, di non dover quindi incorrere nel divieto di cumulo tra redditi di fonte estera e la pensione.RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si deve in primo luogo rilevare, per quanto riguarda il caso in esame, che il combinato disposto dei paragrafi 1 e 2, dell'articolo 10 della Convenzione tra l'Italia e la Romania per evitare le doppie imposizioni, ratificata in Italia con la legge 18 ottobre 1978 n. 680, stabilisce, per i dividendi, il regime di tassazione concorrente tra lo Stato della fonte e quello di residenza del percettore degli stessi.
Infatti, il paragrafo 1 stabilisce che i dividendi, pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in quest'ultimo Paese. Tuttavia, il paragrafo 2 precisa che lo Stato della fonte dei dividendi può comunque assoggettare ad imposizione gli stessi secondo la propria legislazione interna, nei limiti del 10 per cento dell'ammontare lordo dei medesimi.
Il paragrafo 4 del ripetuto articolo 10, invocato dal contribuente, prevede invece, in deroga ai sopra citati paragrafi che, qualora il beneficiario dei dividendi eserciti, nell'altro Stato Contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione (o una libera professione mediante una base fissa) e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tali attività, i dividendi sono imponibili nello Stato della fonte secondo la propria legislazione nazionale.
Poiché la disposizione contenuta in detto paragrafo 4 non si rende applicabile, nel caso in cui il soggetto residente si limiti a detenere quote di partecipazione - sia pure totalitarie - in società e dunque non eserciti direttamente (tramite una stabile organizzazione o una base fissa) un'attività commerciale o una libera professione, non può essere condivisa la tesi del contribuente.
Pertanto, i dividendi eventualmente corrisposti al contribuente residente in Italia dovranno essere comunque assoggettati a tassazione in Italia e in Romania ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 1 e 2 del citato art. 10
In particolare, in Romania i predetti dividendi potranno essere assoggettati ad imposizione in conformità alla legislazione di quel Paese ma, nel caso previsto dal par. 2 dell'articolo 10 della Convenzione citata, la aliquota non potrà superare il 10 per cento dell'ammontare lordo dei ripetuti redditi. In Italia, ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo 10 della Convenzione citata, saranno assoggettati a tassazione secondo le vigenti norme dell'ordinamento interno.
Per quanto concerne il cumulo di tali redditi di fonte estera con la pensione percepita dal Signor ..., si precisa che, ai fini fiscali, si rende applicabile l'articolo 3 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per cui "l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto" formato per i residenti, da tutti i redditi posseduti ovunque prodotti, al netto degli oneri deducibili.
I predetti dividendi, eventualmente percepiti dal contribuente istante, saranno quindi considerati redditi di capitale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato TUIR e dovranno essere inclusi nella dichiarazione dei redditi da presentare in Italia.
Il Signor ... dovrà pertanto riportare tali redditi nel Quadro RI del Modello UNICO annuale, al fine del calcolo delle relative imposte.
Per quanto concerne le imposte pagate a titolo definitivo in Romania su tali dividendi, spetterà in Italia il credito d'imposta di cui all'articolo 15 del ripetuto TUIR
Il suddetto contribuente sarà tenuto inoltre, ai sensi del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227 e modificato dal D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, a compilare il Modulo RW del Modello UNICO, secondo le relative istruzioni.