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Risoluzione Agenzia Entrate n. 21 del 31.01.2003
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Art. 8, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Istituzione dei codici tributo per il versamento, sul modello di pagamento "F 24", delle imposte di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504
Risoluzione Agenzia Entrate n. 21 del 31.01.2003L'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, stabilisce la misura dell'aliquota dell'imposta unica dovuta per ogni altro tipo di scommessa diversa dalla TRIS e dalle altre ad essa assimilabili, fissandola al 20,20 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. L'imposta è versata, ai sensi dell'art. 4, del d.P.R. dell'8 marzo 2002, n. 66, con le modalità di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'art. 8, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede la definizione, su richiesta dei contribuenti, dei versamenti dell'imposta di cui al periodo precedente i cui termini sono scaduti entro il 31 ottobre 2002 e, per i quali, alla data di entrata in vigore della citata legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento.
Detta definizione avviene con il pagamento, entro i termini fissati dalla citata legge n. 289/2002, di un importo pari al 20 per cento delle imposte non versate.
I contribuenti, con il versamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata dagli Uffici alla data del 1 gennaio 2003, possono altresì, definire le controversie sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile.
Al fine di consentire il versamento degli importi di cui ai due periodi precedenti, relativi all'imposta unica, con le stesse modalità dell'imposta principale, sono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzarsi sul modello di pagamento "F 24":
- 8001, denominato: "Imposta unica sulle scommesse ippiche - Art. 8, comma 2, legge 27 dicembre 2002, n. 289";
- 8002, denominato: "Imposta unica sulle scommesse sportive - Art. 8, comma 2, legge 27 dicembre 2002, n. 289";
- 8003, denominato: "Imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici - Art. 8, comma 2, legge 27 dicembre 2002, n. 289";
- 8004, denominato: "Imposta unica su altre scommesse ippiche di competenza della Regione siciliana - Art. 8, comma 2, legge 27 dicembre 2002, n. 289";
- 8005, denominato: "Imposta unica su altre scommesse sportive di competenza della Regione siciliana - Art. 8, comma 2, legge 27 dicembre 2002, n. 289";
- 8006, denominato: "Imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici di competenza della Regione siciliana - Art. 8, comma 2, legge 27 dicembre 2002, n. 289".
I sopra definiti codici tributo sono indicati nella "Sezione Erario" del modello di versamento "F 24" con l'indicazione quale periodo di riferimento, nella colonna "anno di riferimento, dell'anno in cui si effettua il versamento, nella forma "AAAA".