-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 23 del 05.02.2003
-
Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XW S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 23 del 05.02.2003Quesito
Con domanda del 15 ottobre 2002, la XW S.r.l. ha presentato istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di credito d'imposta ex articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.
In particolare, l'istante ha chiesto di sapere se possa continuare ad usufruire, nell'ambito di un investimento già avviato a seguito di autorizzazione della Commissione europea, del credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, già parzialmente dedotto per la quota corrispondente agli investimenti sostenuti dal 28 marzo 2001 al 28 giugno 2002.Soluzione prospettata
L'interpellante ritiene che, a seguito di richiesta di avvio del procedimento inoltrata al Ministero delle Attività Produttive, ed a fronte dell'approvazione della Commissione europea del 9 maggio 2002 ai sensi della disciplina multisettoriale dei grandi progetti, possa continuare ad avvalersi del credito d'imposta nella misura e nelle tempistiche previste dai citati provvedimenti autorizzativi.Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella formulazione originaria, prevede che, a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuino nuovi investimenti nelle aree territoriali "svantaggiate", sia riconosciuto un credito d'imposta nei limiti di intensità di aiuto fissati dalla Commissione europea.
Tale regime, approvato dalla Commissione europea il 13 marzo 2001, decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, per gli investimenti realizzati successivamente alla data di approvazione, e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.
Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che il credito d'imposta a favore di imprese o attività soggette alla disciplina multisettoriale dei grandi progetti (in GU C 107 del 07.04.1998) è subordinato ad una comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per la verifica del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della disciplina comunitaria ed alla preventiva autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.
Il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 (in vigore dall'8 luglio 2002), convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (in vigore dall'11 agosto 2002), ha riformulato la disciplina agevolativa in questione, rettificando l'ambito soggettivo dell'agevolazione ed i limiti d'intensità di aiuto ed introducendo una procedura di ammissione al beneficio.
L'articolo 5, comma 1, del d.L. n. 138 del 2002 stabilisce, inoltre, che i crediti d'imposta possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del medesimo decreto.
L'articolo 62 della legge 28 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che reca disposizioni riguardanti gli "incentivi agli investimenti", interviene nuovamente sulla disciplina relativa al credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
La norma prevede ora, in funzione del controllo dei flussi di spesa nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, il monitoraggio degli utilizzi dei crediti maturati, attraverso una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti che hanno conseguito il diritto al credito, dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti.
A tal fine, il citato articolo 62 della Finanziaria 2003 distingue i soggetti beneficiari dell'agevolazione in funzione della disciplina applicabile.
In particolare, nel comma 1, lettera a), sono compresi i soggetti che hanno conseguito il diritto al credito "anteriormente alla data dell'8 luglio 2002".
Rientrano tra i contribuenti che hanno conseguito il diritto al credito coloro che alla medesima data hanno "avviato" gli investimenti.
Per "avvio" dell'investimento si intende l'inizio della effettiva realizzazione degli eventi che sono indicati nell'articolo 75 del TUIR, qualora questi ultimi si producano istantaneamente, senza formazione progressiva nel tempo (è il caso, ad esempio, di un investimento che consiste nell'acquisto di un bene); in tal caso, l'avvio della realizzazione coincide con il verificarsi dei predetti eventi a formazione istantanea.
In altri casi, invece, come nell'ipotesi di una prestazione di servizi, l'avvio dell'investimento coincide con la data certa in cui è stato concretamente dato inizio ai lavori.
Nel novero dei soggetti che hanno avviato gli investimenti anteriormente all'8 luglio 2002, rientra anche la società istante la quale, prima di tale data, ha realizzato una parte del progetto d'investimento (autorizzato dalla Commissione Europea in data 9 aprile 2002) e per la quale ha già beneficiato in compensazione di una parte del credito spettante.
In base al disposto dell'articolo 62, comma 1, lettera a), la XW S.r.l., deve inviare, a pena di decadenza dal beneficio, una comunicazione all'Agenzia delle Entrate contenente i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti.
In proposito si ricorda che l'utilizzazione del credito è stata sospesa a far data dal 13 novembre 2002, per effetto dell'articolo 1 del decreto legge 12 novembre 2002, n. 253; tale sospensione è stata, da ultimo, confermata dal menzionato articolo 62 sino al 9 aprile 2003.
Tale ultima disposizione stabilisce, più precisamente, che l'utilizzo in compensazione del predetto contributo possa essere ripreso a partire dal 10 aprile 2003, precisando, inoltre, che la misura massima di tale utilizzo verrà determinata "con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa dell'utilizzazione dei contributi".
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.