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Risoluzione Agenzia Entrate n. 26 del 05/02/2003
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Istanza d'interpello - art.11, legge 27/07/2000, n. 212 - XY SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - art. 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 26 del 05/02/2003Con apposita istanza presentata alla competente Direzione Regionale e da questa successivamente trasmessa alla scrivente, la società in oggetto indicata ha chiesto chiarimenti circa la corretta interpretazione della norma di cui all'articolo 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria per il 2001), in relazione ad una particolare operazione di scissione societaria.
Esposizione del quesito
La società istante fa presente che è in corso un'operazione di scissione totale della stessa in due società cooperative a r.l. di nuova costituzione, finalizzata ad "una più efficace ed efficiente ripartizione delle responsabilità decisionali ed operative e migliorare le occasioni di lavoro per i soci".
Viene precisato che i quattordici soci lavoratori - per i quali la società fruisce di un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 - saranno trasferiti alle due società beneficiarie, mediante passaggio diretto e mantenendo l'originaria percentuale di partecipazione anche nelle due nuove società cooperative.
In particolare è prevista la costituzione di due nuove società cooperative formate da sette soci ciascuna con la ripartizione del patrimonio sociale nella misura del cinquanta per cento.
Ciò premesso, è stato infine chiesto di conoscere se il suddetto credito d'imposta ex art. 7 L.388/2000, già maturato in testa alla scissa, possa essere trasferito alle due nuove società beneficiarie.Soluzione interpretativa prospettata
L'istante società ritiene che il credito d'imposta già maturato in capo alla scissa al 30/06/02 e non ancora compensato alla data dell'atto di scissione possa essere trasferito alle due nuove società, ai sensi dell'articolo 123-bis del Tuir, secondo le seguenti modalità:
- compensazione del suddetto credito nella misura del 50% per ciascuna beneficiaria senza la presentazione di una nuova istanza in quanto si tratta di rapporti di lavoro già instaurati dalla società scissa che vengono trasferiti alle due nuove beneficiarie secondo il principio di continuazione dell'attività aziendale.Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il quarto comma dell'articolo 123-bis del Tuir regolamenta quello che rappresenta uno degli elementi caratterizzanti le operazioni di scissione, ovvero il passaggio di alcune posizioni soggettive della società scissa alle società beneficiarie.
Più in particolare, le "posizioni soggettive" della società scissa sono attribuite, come regola generale, alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o residue.
Esistono poi una serie di posizioni soggettive che non rientrano nell'ambito operativo della norma in esame poiché regolamentate non nel quarto comma dell'articolo 123-bis ma nei successivi (obbligo di versamento degli acconti; valori fiscalmente riconosciuti dei fondi; rimanenze di beni e di titoli; fondi in sospensione d'imposta; perdite fiscali della società scissa).
Nella fattispecie rappresentata, occorre stabilire se il diritto già acquisito in capo alla scissa di fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 possa rientrare tra quelle posizioni soggettive suscettibili di essere "trasferite" in avanti in capo alla beneficiaria ancorché non ricomprese letteralmente nell'ambito di applicazione del quarto comma dell'articolo 123-bis, né espressamente escluse.
Al riguardo la scrivente ritiene di dover richiamare le istruzioni già a suo tempo fornite al punto 7 della circolare n. 161 del 25/08/2000 ove, in relazione alle operazioni straordinarie riguardanti soggetti che avessero fruito del credito d'imposta per nuove assunzioni di cui legge 448/98 era stato precisato: in ipotesi di scissione, totale o parziale, l'attribuzione del credito d'imposta non utilizzato dalla società scissa alle società risultanti dalla scissione, deve avvenire in base al criterio disposto dal comma 4 dell'articolo 123-bis del Tuir ossia in "proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste" e comunque nel rispetto delle più volte richiamate condizioni contenute nell'articolo 4".
Pertanto, anche in relazione all'operazione di scissione descritta nell'istanza non sembrano esistere particolari motivi ostativi al trasferimento, in capo alle due società risultanti dalla scissione, del residuo credito d'imposta già maturato in capo alla scissa e da questa non completamente utilizzato, sempre ovviamente nel rispetto di tutte le altre condizioni e dei parametri posti dalla norma la cui "ratio" è quella di assicurare non solo formalmente ma effettivamente e sostanzialmente, l'incremento della base occupazionale.