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Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 13.02.2003
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Istanza d'interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XY S.a.s. Applicazione dell'art. 19 bis-1, comma unico, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai soggetti svolgenti l'attività di agente (o rappresentante) di commercio in forma societaria
Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 13.02.2003Con un'istanza d'interpello, concernente l'esatta applicazione dell'art. 19 bis-1, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito
La società " XY S.a.s.", svolgente l'attività di agente di commercio, ha acquistato un'autovettura, detraendone integralmente l'IVA addebitata dal fornitore.
La stessa società chiede se tale comportamento sia da ritenersi conforme a quanto previsto dal citato art. 19 bis-1, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alla "deroga" fiscale disposta da tale norma in favore degli agenti e rappresentanti di commercio, deroga che consente a questi ultimi di detrarre integralmente l'IVA assolta sugli acquisti di autovetture, diversamente dagli altri soggetti IVA.
In particolare, il quesito attiene alla circostanza se la suddetta "deroga" possa trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti che svolgono l'attività di agente di commercio in forma societaria.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che il comportamento adottato non contrasta con quanto disposto dalla norma fiscale in esame, in considerazione del fatto che la "deroga" viene riconosciuta in senso oggettivo in favore degli agenti e rappresentanti di commercio, prescindendo, quindi, dalla forma giuridica con la quale tali soggetti svolgono concretamente la propria attività.Parere dell'Agenzia delle Entrate
Occorre preliminarmente rilevare che il quesito proposto dall'istante è stato formulato solo dopo avere posto in essere il comportamento fiscalmente rilevante e, pertanto, l'istanza presentata è da ritenersi inammissibile perché in contrasto con quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. n. 209 del 26 aprile 2001, che regolamenta l'istituto dell'interpello, di cui all'art. 11 della legge n. 212 del 2000.
Si reputa opportuno, tuttavia, esaminare nel merito la questione descritta, rappresentando, ai sensi della circolare 18 maggio 2000, n. 99,un parere che non è produttivo degli effetti propri dell'interpello previsto dal citato articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
L'art. 19 bis-1, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede in via transitoria che "l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di ciclomotori, di motocicli, e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle d'impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio".
La suddetta disposizione, in attesa di un riordino complessivo della materia, è stata prorogata dall'art. 2, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), al 31 dicembre 2003.
Circa la particolare disciplina posta dalla richiamata norma in favore degli agenti (e rappresentanti) di commercio, differente da quella prevista per gli altri soggetti IVA, può ritenersi che la sua ratio risieda nella presunzione di "strumentalità" riconosciuta ai mezzi di trasporto a motore, specificamente indicati dal legislatore, quando essi vengono impiegati da tali soggetti nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di agenzia o rappresentanza di commercio.
Per effetto di tale "strumentalità" il legislatore non ha previsto nei confronti di tali soggetti i limiti alla possibilità di detrarre l'imposta assolta sugli acquisti (o su spese di manutenzione in genere) di autovetture, che sono stati invece adottati nei confronti della generalità degli altri soggetti IVA. Le autovetture utilizzate dagli agenti (e rappresentanti) di commercio sono, infatti, essenziali allo svolgimento delle attività in discussione, considerato che l'oggetto di queste ultime si concretizza, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1985, n. 204, regolamentatrice del settore, nella promozione della "conclusione di contratti in una o più zone determinate", sulla base di un incarico stabile da parte di una o più imprese, circostanza che rende gli operatori interessati soggetti a continui spostamenti sul territorio.
Peraltro, in base all'art. 2 della suddetta disciplina, allo svolgimento di tali attività vengono legittimati solo i soggetti che hanno ottenuto l'iscrizione in un apposito ruolo istituito presso le locali camere di commercio, a seguito della verifica di specifici requisiti, previsti dal Decreto Ministeriale del 21 agosto 1985, che ha dettato le norme di attuazione della menzionata disciplina generale.
In particolare, l'art. 6 della citata legge n. 204 del 1985, prevedendo che tali requisiti devono essere posseduti dai rappresentanti legali quando l'attività viene esercitata da una società, ammette che può essere agente (o rappresentante) di commercio anche un soggetto collettivo; riconoscimento, peraltro, operato anche dalla Suprema Corte (Cass. civ., 21 marzo 1997, n. 2509, sez. lav.), pur se con riferimento al contratto di agenzia in genere, disciplinato dagli artt. 1742 e ss. del codice civile.
Ciò premesso, si ritiene che il carattere di "strumentalità" delle autovetture non venga meno quando le attività in questione sono svolte in forma collettiva e che, pertanto, la detrazione integrale dell'IVA, prevista per gli agenti e rappresentanti di commercio dall'art. 19 bis-1, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, possa essere operata da questi ultimi anche quando operano in forma societaria per lo svolgimento esclusivo delle attività istituzionali di cui alla legge n. 204 del 1985.
In argomento si rileva che il diritto alla detrazione dell'IVA assolta nell'acquisto di beni e servizi compete in via generale, secondo quanto stabilito dagli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633 del 1972, nella misura in cui detti beni o servizi vengono impiegati nell'effettuazione di operazioni soggette ad imposta o ad esse assimilate; se i predetti beni o servizi sono utilizzati anche per fini privati, o comunque estranei all'oggetto dell'attività, la detrazione non è ammessa, come previsto dall'art. 19, quarto comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972, per la quota riferibile ai suddetti utilizzi, secondo criteri oggettivi.
Con riferimento al caso in esame, tale ultima circostanza si verifica nell'ipotesi in cui l'agente (o il rappresentante) di commercio utilizza anche per uso proprio o familiare l'autovettura per la quale può operare la detrazione IVA o di cui ha già detratto l'imposta; in tale evenienza l'agente (o il rappresentante di commercio), già in sede di acquisto, può effettuare una valutazione prospettica del futuro impiego dei mezzi e detrarre solo in parte l'imposta, ovvero, se ha provveduto al recupero totale di questa, dovrà operare in sede di dichiarazione annuale, a mente dell'art. 19 bis-2 del D.P.R. n. 633 del 1972, la rettifica della detrazione inizialmente operata.
In ultimo, si osserva che la soluzione prospettata è coerente con quella assunta nella circolare n. 188 del 16 luglio 1998, a proposito della deduzione dal reddito d'impresa dei costi di cui all'art. 121-bis, primo comma, del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella quale si è affermato che "(...) il riferimento agli agenti o rappresentanti di commercio (...) vada riferito a coloro che svolgono l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, indipendentemente dalla natura giuridica rivestita dal soggetto che esercita tale attività (impresa individuale, associazione, società)".
La risposta fornita con la presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.