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Risoluzione Agenzia Entrate n. 36 del 21.02.2003
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Istanza di interpello ex art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Associazione Nazionale XW - Credito di imposta per nuovi assunti - art. 7, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 36 del 21.02.2003L'associazione Nazionale XW ha presentato istanza di interpello alla Direzione regionale e alla scrivente in merito all'applicazione dell'art. 7, comma 5, lettera b), della legge 23.12.2000, n. 388.
Quesito
L'istante ha fatto presente che intende assumere, con contratto a tempo indeterminato, un dipendente di età superiore a 25 anni che nel mese di marzo 2002 (ossia nei 24 mesi precedenti alla possibile assunzione) è stato assunto a tempo indeterminato da altro datore di lavoro, presso il quale ha prestato servizio solo per pochi giorni, essendo detto rapporto di lavoro terminato durante il periodo di prova.
In relazione a tale fattispecie ha chiesto se sia applicabile l'art. 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riconosce un credito d'imposta ai datori di lavoro che assumano nuovi lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, a condizione che detti lavoratori non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nei 24 mesi anteriori.Soluzione prospettata
L'associazione ritiene di poter fruire del credito di imposta previsto all'art. 7 della legge n.388 del 2000 per i seguenti motivi:
- in capo al lavoratore che si intende assumere non si è instaurato, nei 24 mesi precedenti, un rapporto di lavoro definitivo a tempo indeterminato, in quanto detto rapporto di lavoro è durato per pochi giorni e si è interrotto durante il periodo di prova;
- il periodo di prova è "una condizione sospensiva" del rapporto di lavoro che diventa definitivo solo dopo il superamento dello stesso; in sostanza il rapporto lavorativo che si è concluso durante il periodo di prova ai fini civilistici potrebbe considerarsi tamquam non esset;
- l'art. 7 della legge n.388 del 2000 è una norma agevolativa emanata per fornire uno strumento incentivante per nuove assunzioni e quindi per incrementare l'occupazione.
Una differente soluzione, fondata sul dato meramente letterale della disposizione, disattenderebbe la voluntas legis sottesa alla norma in questione, e finirebbe per penalizzare ingiustamente i lavoratori che abbiano prestato la propria attività solo per pochi giorni.Parere dell'Agenzia delle entrate
L'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, elenca in modo puntuale le condizioni per poter usufruire del credito d'imposta; in particolare alla lettera b) prevede che "i nuovi assunti, non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi"
Nel caso prospettato non si realizza detta condizione in quanto il lavoratore da assumere ha prestato lavoro a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro, nei 24 mesi che precedono.
Il credito d'imposta pertanto non spetta.
Infatti la lettera b), si limita a stabilire che "i nuovi assunti, non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi"; secondo il tenore letterale della disposizione, risulta irrilevante qualunque considerazione in merito alla durata del lavoro svolto dal soggetto che si intende assumere, dato che la norma nulla dispone sotto questo profilo.
Una soluzione interpretativa diversa vanificherebbe la previsione normativa e comporterebbe una sostanziale modifica della disposizione in questione, con evidente indebita intromissione nella sfera di attribuzione riservata alla discrezionalità del legislatore. In particolare, si precisa che l'interpretazione formulata dalla scrivente non disattende la ratio legis ma risulta coerente con la natura della disposizione, la quale avendo carattere agevolativo non è suscettibile di interpretazione estensiva.
Non si reputa infine condivisibile l'argomento concernente la configurazione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova come tamquam non esset, in quanto detta tesi, non espressamente supportata da disposizioni normative, risulta in contrasto con i principi di tutela del lavoratore, affermati costantemente dalla giurisprudenza.
Va osservato che il contratto di lavoro è un contratto consensuale, che si perfeziona con l'incontro delle volontà delle parti contraenti, sia pure con la facoltà di recedere, qualora sia stabilito il patto di prova. La circostanza che successivamente il rapporto viene meno, a causa dell'esito negativo della prova risulta irrilevante in quanto detto fatto è successivo alla costituzione del rapporto.
Per i motivi esposti, concordando con quanto espresso dalla Direzione regionale, la tesi prospettata dall'Associazione istante deve ritenersi infondata, con la conseguenza che la medesima Associazione non può usufruire del credito d'imposta in quanto il lavoratore che intende assumere ha già prestato attività di lavoro dipendente, a tempo indeterminato, nei 24 mesi precedenti, presso altro datore di lavoro.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.