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Risoluzione Agenzia Entrate n. 41 del 27.02.2003
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Istituzione del codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva sui valori o maggiori valori dei beni iscritti in bilancio - Art. 14, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 41 del 27.02.2003L'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, consente ai soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 9 della predetta legge, di procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo d'imposta in corso a tale data, nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni di attività in precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti è dovuta una imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti valori.
Per consentire il versamento delle maggiori somme dovute, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 dello stesso decreto, si istituisce il seguente codice tributo:- 8067, denominato "Imposta sostitutiva sui valori o maggiori valori dei beni iscritti in bilancio - Art. 14, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Nella compilazione del modello "F 24", il codice deve essere esposto nella "Sezione Erario" con indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua il versamento.