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Risoluzione Agenzia Entrate n. 42 del 27.02.2003
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Regolarizzazione delle violazioni relative ai versamenti dell'IVA di cui all'articolo 74, comma 6, del DPR. n. 633/72, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni (legge finanziaria 2003). Istituzione del codice tributo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 42 del 27.02.2003L'articolo 9, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, consente di presentare una dichiarazione, con le modalitĂ previste dall'art. 8, comma 3, della predetta legge, per beneficiare della definizione automatica per tutte le imposte e per tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002.
Per consentire il versamento delle maggiori somme dovute, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 dello stesso decreto, si istituisce il seguente codice tributo:* 8066, denominato "Dichiarazione non riservata - articolo 9, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289"
Nella compilazione del modello"F 24", il codice deve essere esposto nella "Sezione Erario" con indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua il versamento.