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Risoluzione Agenzia Entrate n. 47 del 27.02.2003
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Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio dei processi verbali di constatazione e degli atti di contestazione e avvisi di irrogazione sanzioni ai sensi dell'articolo 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 47 del 27.02.2003L'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, dispone la definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio, dei processi verbali, degli atti di contestazione e degli avvisi di irrogazione delle sanzioni notificati al contribuente entro la data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni (1 gennaio 2003).
La definizione è effettuabile per i seguenti atti impositivi:
- Avvisi di accertamento, compresi quelli parziali di cui all'articolo 41 bis del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e quelli di cui all'articolo 54, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, notificati entro il 1 gennaio 2003, che non si siano resi definitivi e che non siano stati impugnati dal contribuente.
- Inviti al contraddittorio, inviati dagli uffici ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 1 gennaio 2003, per i quali non si sia perfezionata la definizione dell'accertamento con adesione.
La definizione dei suddetti atti si perfeziona con il pagamento degli importi calcolati secondo le modalità descritte al comma 2 dell'articolo 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, senza applicazioni di interessi, indennità di mora e sanzioni.
- Atti di contestazione e avvisi di irrogazione di sanzioni per i quali, alla data del 1 gennaio 2003, non sono trascorsi i termini per la impugnazione degli stessi.
La definizione dei suddetti atti si perfeziona con il pagamento dell'importo calcolato secondo le modalità di cui al comma 3-bis del predetto articolo 15.
- Processi verbali di constatazione notificati al contribuente entro la data del 1 gennaio 2003, per i quali entro la stessa data non sia stato notificato avviso di accertamento o ricevuto invito al contraddittorio.
La definizione dei suddetti atti si perfeziona col pagamento dell'importo calcolato con le modalità di cui al comma 4 del decreto sopracitato.
Al fine di consentire il versamento secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'art 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:* "8071", denominato: "Definizione degli avvisi di accertamento - articolo 15, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289";
* "8072", denominato: "Definizione degli inviti al contraddittorio - articolo 15, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289";
* "8073", denominato: "Definizione dei processi verbali di constatazione -articolo 15, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289";
* "8074", denominato; "Definizione degli atti di contestazione e avvisi di irrogazione delle sanzioni - articolo 15, comma 3 bis, legge 27 dicembre 2002, n. 289"Nella compilazione del modello "F 24", tali codici sono esposti nella "Sezione Erario", indicando, quale periodo di riferimento, l'anno in cui si effettua il versamento.