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Risoluzione Agenzia Entrate n. 49 del 27.02.2003
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Regolarizzazione delle scritture contabili - Articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni. Istituzione codifiche
Risoluzione Agenzia Entrate n. 49 del 27.02.2003L'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni, disciplina le modalità con le quali i soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9, relative alla definizione degli anni pregressi, possono regolarizzare le scritture contabili individuate dal comma 3 dello stesso articolo 14.
Il maggiore importo complessivo da regolarizzare, calcolato ai sensi dell'articolo 14, va indicato nel quadro D del modello "Integrazione e definizione per gli anni pregressi. Definizione dei ritardati od omessi versamenti".
Il modello può essere presentato in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che versano le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241/1997.
La maggiore imposta dovuta, determinata nella dichiarazione integrativa al quadro D, e' indicata nella "Sezione Altri Enti previdenziali ed assicurativi" del prospetto di versamento III del quadro G, rigo G 41, con la codifica "MFC" prestampata nella casella "causale tributo".
I formalismi relativi alla codifica "MFC" sono disponibili nelle apposite tabelle pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate.
Con riferimento alle modalità di compilazione del prospetto di versamento, fermo restando quanto già specificato nelle istruzioni relative alla redazione della dichiarazione riservata, si precisa che sono escluse la compensazione delle somme versate prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 e la rateazione del versamento.