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Risoluzione Agenzia Entrate n. 50 del 27.02.2003
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Istituzione del codice tributo per la definizione delle violazioni relative al canone previsto dal regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché alla tassa di concessione governativa prevista, da ultimo, dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, e successive modificazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 50 del 27.02.2003L'articolo 17, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) prevede che le violazioni relative al canone istituito dal regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché alla tassa di concessione governativa disciplinata, da ultimo, dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, "commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 10 euro per ogni annualità dovuta".
Tale versamento e' effettuato secondo le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione.
Per eseguire il versamento relativo alla definizione delle violazioni sopra specificate e' istituito il codice tributo:* "8010", denominato: "Regolarizzazione delle violazioni relative al canone ed alla tassa di concessione governativa - Art. 17, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Nella compilazione del modello "F24" il citato codice tributo e' esposto nella "Sezione Erario" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno in relazione al quale si effettua la regolarizzazione. La definizione di più annualità, è effettuata utilizzando un rigo del modello per ogni anno oggetto di regolarizzazione.
Quale codice ufficio dovrà essere esposto il codice "R31", relativo all'Ufficio di Torino 1.