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Risoluzione Agenzia Entrate n. 51 del 27.02.2003
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Definizione dei ritardati od omessi versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni (legge finanziaria 2003). Istituzione del codice tributo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 51 del 27.02.2003L'articolo 9-bis, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti d'imposta che versano, entro la data del 16 aprile 2003, le imposte o le ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento era gia scaduto anteriormente a tale data.
Per effettuare la regolarizzazione dei ritardati od omessi versamenti i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, indicando nell'apposito prospetto della Sezione I del Quadro E del modello "Integrazione e definizione per gli anni pregressi.
Definizione dei ritardati od omessi versamenti", le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo d'imposta.
Per consentire ai soggetti sopra individuati il versamento delle somme oggetto di regolarizzazione mediante modello "F24" e' istituito il codice tributo:* 8068 denominato: "Definizione dei ritardati od omessi versamenti - articolo 9-bis, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Nel modello "F24" il codice e' esposto nella "Sezione Erario" con indicazione nella colonna "anno di riferimento" dell'anno in cui si effettua il versamento.