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Risoluzione Agenzia Entrate n. 55 del 04.03.2003
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Istanza di interpello Art. 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Investimenti aree svantaggiate - XZ S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 55 del 04.03.2003Con istanza d'interpello concernente le modalità di applicazione dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è stato formulato il seguente
Quesito
La "XZ" S.r.l., esercente l'attività di collaudo autoveicoli e macchinari, ha programmato un investimento che consiste nell'ampliamento dell'immobile in cui esercita la propria attività attraverso la realizzazione di un nuovo laboratorio e di una rampa d'accesso autoveicoli.
Tale immobile, di proprietà del sig. YK, socio ed amministratore unico della medesima società, è utilizzato in virtù di un contratto di comodato a tempo indeterminato che non prevede alcun indennizzo per le migliorie apportate all'immobile.
La società ha affidato i lavori d'ampliamento, iniziati in data 24 marzo 2001, ad una ditta specializzata sottoscrivendo un contratto d'appalto che prevede la liquidazione del corrispettivo sulla base degli stati d'avanzamento. Alla data odierna l'investimento non risulta ancora completato.
A parere della società istante, il costo dell'investimento rappresenta una "Spesa incrementativa su beni di terzi" secondo le indicazioni del principio contabile n. 24 del CNDC relativo al trattamento delle immobilizzazioni immateriali.
Ciò premesso, la società istante chiede di sapere se l'investimento prospettato abbia i requisiti per fruire dell'agevolazione di cui all'art. 8 della legge 388/2000.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La "XZ" S.r.l. ritiene che l'investimento in esame possa fruire dell'agevolazione poiché ha natura incrementativa del bene a cui si riferisce anche se quest'ultimo è utilizzato dall'impresa in virtù di un contratto di comodato.
Tenuto conto anche dell'ulteriore documentazione prodotta in data 05/11/2002 si esprime il seguenteParere dell'Agenzia delle Entrate
Com'è noto, sono ricomprese nell'ambito dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge n. 388/2000 anche le spese di ampliamento, riattivazione e di ammodernamento di impianti esistenti conformemente a quanto precisato al paragrafo 6.2.1 della circolare n. 41/E del 18 aprile 2001.
Tali spese consistono in quegli specifici interventi, effettuati su impianti già inseriti nel ciclo produttivo ed intesi ad aumentarne la potenzialità e la produttività, conformemente a quanto precisato nella circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001, emanata con riferimento all'agevolazione Tremonti bis, ma che contiene principi applicabili anche alla disciplina di cui all'art. 8 della legge citata.
Sono, quindi, oggettivamente agevolabili gli investimenti che consistono in spese di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un immobilizzazione e si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita utile. Si tratta di spese che, secondo corretti principi contabili, sono suscettibili di essere capitalizzate e quindi iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, da distinguere da quelle di manutenzione ordinaria imputabili direttamente a conto economico.
I costi in esame possono essere sostenuti anche su beni non di proprietà dell'impresa, quali ad esempio quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione. In quest'ipotesi, secondo corretti principi contabili, sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali" se non sono separabili dai beni di terzi a cui accedono, ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità.
In caso contrario, cioè di spese che si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall'utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità d'utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono, le spese incrementative su beni di terzi sono contabilizzate tra le "Immobilizzazioni materiali".
Tali spese, se classificate tra le "Altre immobilizzazioni immateriali", sono disciplinate ai fini della deducibilità fiscale dal terzo comma dell'articolo 74 del TUIR il qua le dispone che "le altre spese relative a più esercizi ... sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio". In questo caso tali investimenti, anche se hanno natura incrementativa, non sono agevolabili ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 388/2000 in quanto non costituiscono beni, ma meri costi.
Come precisato nella circolare 41/E del 2001 costituiscono oggetto di agevolazione le immobilizzazioni immateriali che danno luogo a beni immateriali, in se precisamente identificabili, che conservano una propria individualità essendo rappresentati da diritti suscettibili di tutela giuridica che conferiscono all'imprenditore la potestà di sfruttare determinati benefici futuri. Sono annoverabili tra i beni immateriali le acquisizioni:
- di brevetti;
- di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;
- di conoscenze tecniche non brevettate (know how);
- di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.
Si ricorda che la natura dei beni immateriali agevolabili e le condizioni per la fruizione dei benefici sono indicate al punto 4.6 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale".
Nell'ipotesi in cui, invece, le spese incrementative su beni di terzi sono classificate, secondo corretti principi contabili, tra le immobilizzazioni materiali in quanto riferibili a beni materiali che hanno una loro autonoma funzionalità sono agevolabili ai sensi dell'art. 8 in quanto costituiscono beni materiali e non dei meri costi.
Nel caso prospettato, l'investimento è stato realizzato attraverso interventi edilizi che hanno aumentato la superficie utile dell'immobile utilizzato dall'impresa, producendo, di fatto, un incremento significativo delle potenzialità del bene strumentale.
La circostanza che tali spese siano riferite a beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà non esclude, in linea di principio, che le stesse possano rilevare ai fini dell'agevolazione in questione, infatti, come sopra precisato, occorre verificare il loro corretto trattamento contabile.
Nel caso specifico si tratta di spese incrementative che si riferiscono a beni che non hanno una loro autonoma funzionalità rispetto al bene a cui accedono e come tali devono essere classificate civilisticamente nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce B I 7) - "Altre immobilizzazioni immateriali". Ne consegue che fiscalmente rientrano nella disciplina del comma 3 dell'articolo 74 e come tali non possono rilevare ai fini dell'agevolazione.
Si fa presente, infine, che la disciplina dell'agevolazione in esame è tata modificata dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. In merito si rinvia ai chiarimenti contenuti nelle circolari n. 59/E del 24 luglio 2002 e n. 66/E del 6 agosto 2002.
La risposta fornita con la presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ......., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.