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Risoluzione Agenzia Entrate n. 56 del 04.03.2003
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Esposto presentato dall'XX di .... nei confronti dell'ufficio locale di .... per la mancata applicazione dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Risoluzione Agenzia Entrate n. 56 del 04.03.2003Con nota del 5 novembre 2002 la Presidenza del Consiglio dei Ministri segnala il rifiuto espresso dall'Ufficio locale di ..., in merito ad una richiesta di verifica di alcune dichiarazioni sostitutive, formulata dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Ad avviso dell'Ufficio di..., infatti, l'attività di verifica dei dati dichiarati dai soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate potrebbe essere svolta unicamente previa stipula, da parte di codesta Direzione Regionale, di apposita convenzione.
Al riguardo, si ritiene in primo luogo necessario distinguere le attività che l'Agenzia è tenuta a compiere istituzionalmente, da quelle per le quali l'Agenzia può richiedere un corrispettivo ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett.b), del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300.
Rientrano nella prima ipotesi le attività che l'Agenzia compie sulla base di precise disposizioni normative (ivi comprese quelle funzioni, già di competenza del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, ora trasferite all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.62 del D.Lgs 300/99). Il costo relativo allo svolgimento di tali attività viene considerato quale onere di gestione in sede di stipula della convenzione annuale con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Sono riconducibili, invece, nella seconda ipotesi i servizi, direttamente collocabili sul mercato, che l'Agenzia presta ad altri enti previo corrispettivo, utilizzando il know how acquisito nello svolgimento delle ordinarie attività istituzionali.
Ciò premesso, si osserva che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti, individuati nell'art.46 dello stesso D.P.R., che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. Le relative informazioni sono acquisite d'ufficio dalle competenti amministrazioni, oppure attraverso apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dall'interessato.
Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio delle informazioni, il comma 4 del medesimo art.43 dispone che le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici.
L'individuazione delle fattispecie per le quali le amministrazioni sono tenute a procurarsi d'ufficio le informazioni di cui necessitano, ovvero gli interessati possono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, è contenuta nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. Risultano tra l'altro ricomprese nell'art.46 in esame le attestazioni di situazioni reddituali o economiche e le attestazioni relative al possesso e al numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria.
Infine, per quanto concerne i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'art.71 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che gli stessi sono effettuati dall'amministrazione procedente consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri in suo possesso.
Ebbene, l'esame del combinato disposto delle disposizioni innanzi citate, che come è noto hanno la finalità di ridurre gli adempimenti posti a carico del cittadino, consente di affermare che l'attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive non si configura come prestazione di servizio che l'Agenzia può rendere previo corrispettivo, ai sensi dell'art.70 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, con la conseguenza che l'attività richiesta dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia rientra tra gli adempimenti che l'Ufficio di ... deve compiere istituzionalmente e a titolo gratuito.
Analoga considerazione può essere svolta nell'ipotesi di controllo delle dichiarazioni presentate ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n.109, in materia di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; ciò in quanto l'attività convenzionale, cui rinvia l'art. 4, comma 7, del D.Lgs 109/98, riguarda la definizione delle sole modalità di controllo e fornitura dei dati.
Ne consegue che l'Agenzia non potrà richiedere corrispettivo, sia nel caso di controllo delle dichiarazioni sostitutive, presentate ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sia nell'ipotesi di verifica dei requisiti, di cui al D.Lgs 109/98, rientrando le attività in parola tra quelle che l'Agenzia deve compiere istituzionalmente e quindi, come già detto, a titolo gratuito.
Eventuali corrispettivi potranno essere richiesti nella sola ipotesi in cui l'Agenzia:
- svolga attività aggiuntive rispetto ai compiti istituzionali;
- nel dare esecuzione a specifiche disposizioni normative, e quindi nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, sia costretta a sopportare costi suppletivi (quali ad esempio, costi derivanti dalla predisposizione di particolari canali di accesso telematici e dei necessari software, importi che l'Agenzia, in virtù della fornitura del servizio, è tenuta a corrispondere a soggetti terzi, etc.).
In senso conforme si è peraltro espressa l'Avvocatura Generale dello Stato, relativamente ad un quesito posto dal Centro Tecnico dell'Aipa, riguardo alla gratuità prevista dall'art.25, comma 2, della legge 340/2000, in materia di accesso alle banche dati.
L'Avvocatura Generale fa presente che la norma di cui all'art.25, comma 2, della legge 340/2000 non può " significare altro che le Amministrazioni Pubbliche lì considerate non devono sopportare oneri per l'accesso materiale e fisico ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi o atti da chiunque conoscibili, e che da tale norma esentiva di costi restino esclusi i costi relativi alle predisposizioni di particolari sistemi informatici (canali e software) idonei a consentire l'accesso ai dati senza dover far ricorso ai tradizionali mezzi umani e fisici (invio di persone presso i vari uffici per acquisire materialmente i dati lì conservati)".
Si prega di comunicare quanto precede all'Ufficio locale ...., affinché provveda alla verifica richiesta dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia.