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Risoluzione Agenzia Entrate n. 58 del 06.03.2003
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Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello - art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 - XY S.p.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 58 del 06.03.2003Con interpello presentato ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la XY Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante, ha proposto il seguente
QUESITO
La XY Assicurazioni S.p.A. (d'ora in poi XY) ha acquistato dalla Banca di ZZ S.p.A. ("ZZ") un titolo obbligazionario a tasso fisso ("Assicurazioni Generali 6,5% 2010") al valore di 104, 50 % del valore nominale più rateo di interesse per 4,6167% e dunque per il complessivo valore di 109,1167%
A fronte dell'acquisto di tale titolo, XY e ZZ hanno stipulato, secondo lo schema applicativo dell'ISDA Master Agreement, generalmente utilizzato dalla prassi finanziaria, italiana e internazionale, un contratto di asset swap.
In particolare, nel contratto di specie, è previsto il pagamento da parte di ZZ a favore di XY di un up front amount di importo prefissato, pari 9,1167% sul valore nominale del titolo, alla data di sottoscrizione del contratto, e il pagamento da parte di XY a favore di ZZ delle cedole a tasso fisso maturate sul titolo, alla data del loro stacco. Inoltre, le parti si riconoscono le seguenti opzioni:
- un'opzione put a favore di XY di cessione a ZZ del titolo a un valore prefissato (109,0667 = 104, 4163% del valore nominale più rateo di interessi per 4,6504%), con scadenza 22 aprile 2003;
- un'opzione put a favore di XY di cessione del titolo al valore prefissato di 109,0667 (104,4458% più rateo di interessi 4,6209%) e un'opzione call a favore di ZZ per l'acquisto del titolo allo stesso valore prefissato di cui sopra, con scadenza 20 aprile 2004.
Nel caso di mancato esercizio dell'opzione put, dal 22 aprile 2003 XY continuerà a pagare a ZZ le cedole a tasso fisso maturate sul titolo e ZZ pagherà alla controparte un tasso di interesse variabile a cadenza trimestrale pari all'Euribor maggiorato di 6bps.
Il contratto di asset swap si risolverà comunque in corrispondenza della scadenza delle opzioni incrociate, ossia il 20 aprile 2004. Tali opzioni, infatti, hanno lo stesso prezzo di esercizio e una delle parti avrà comunque interesse ad esercitarla, così determinando il trasferimento della proprietà del titolo sottostante. La data della loro scadenza, quindi, coinciderà con l'ultima data di incasso dell'interesse a tasso variabile da parte di XY.
Pertanto, secondo l'istante, sotto il profilo giuridico l'operazione consisterebbe in un acquisto di un titolo e nella stipula di un contratto derivato che prevede scambi di flussi e opzioni incrociate a fronte del pagamento di corrispettivi.
A sua volta, il contratto derivato è scomponibile, da un punto di vista tecnico, in due distinte operazioni. La prima operazione è configurabile come un investimento in un titolo zero coupon "sintetico" per il periodo 20 aprile 2001 - 22 aprile 2003, periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di scadenza della prima opzione put a favore di XY. Tale investimento prevede la riscossione di un importo di 109,066 dopo due anni a fronte dell'immediato pagamento di 100.
La seconda operazione, eventuale (poiché si realizza solo nel caso in cui XY non eserciti l'opzione put di cessione del titolo alla data del 22 aprile 2003), è configurabile come un investimento in un titolo "sintetico", questa volta a reddito variabile, per il periodo 22 aprile 2003 - 20 aprile 2004, periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'opzione put non esercitata e la data di scadenza delle opzioni incrociate sopra descritte. Quest'ultima data, per le ragioni sopra evidenziate, coincide con la definitiva risoluzione del contratto di asset swap. Il rendimento di tale titolo, cedibile al prezzo di 109,0667 alla data del 20 aprile 2004, è pari all'Euribor più 6 bps sul valore di 100 (prezzo effettivo di acquisto del titolo) per il periodo appunto di godimento 22 aprile 2003-20 aprile 2004, pagato a scadenza trimestrale, a partire dal 20 luglio 2003.
Pertanto, XY ha contabilizzato il corrispettivo pari a 9,1167 incassato al momento della stipula del contratto a storno del rateo di interesse trasferito alla controparte e, per la parte residua, in riduzione del valore di carico del titolo iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie a copertura delle riserve tecniche. Tale valore è stato poi incrementato - a chiusura dell'esercizio 2001, così come lo sarà a chiusura dell'esercizio 2002 e al 22 aprile 2003 - della quota di scarto di negoziazione rispettivamente maturata.
In definitiva, la complessa operazione è stata rilevata secondo lo schema seguente:
SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante precisa che la modalità di contabilizzazione dell'operazione - confermata dalla società di revisione - è coerente con i principi contabili di riferimento nazionali e internazionali, nonchè con la disciplina speciale dettata - con particolare riguardo agli strumenti finanziari del settore bancario - dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. La società ritiene, pertanto, che "la rilevazione..., aderente al fatto economico sottostante, dà luogo a componenti di reddito compatibili con l'articolo 103 bis del Tuir e non rende necessario apportare variazioni fiscali nelle dichiarazioni dei redditi degli esercizi interessati dal possesso del titolo e dalla vigenza del contratto derivato".PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si osserva che, sotto il profilo giuridico, il contratto stipulato prevede due distinti negozi: l'acquisto di un titolo e la contestuale realizzazione di un'operazione finanziaria sul titolo medesimo, che presenta alcuni elementi atipici rispetto alla categoria di contratti di interest rate swap.
Generalmente, con tali contratti le parti si impegnano a scambiare pagamenti periodici di interessi (solitamente realizzando uno scambio tra un tasso fisso e uno variabile), relativi a un capitale convenzionale di riferimento (nozionale), che non è trasferito, per un determinato periodo di tempo, pari alla durata del contratto.
Nel caso in esame, invece, è stata trasferita la titolarità del titolo sottostante che viene computato tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, e si effettua lo scambio tra flussi a tasso fisso ma con differente scadenza. E ciò al fine di ridurre - in relazione ad un finanziamento ricevuto dall'istante - i rischi connessi al reinvestimento delle cedole e all'andamento sul mercato del corso del titolo sottostante.
In considerazione della forma giuridica delle operazioni, XY acquista il titolo al prezzo di 109,1167% (104,50% sul valore nominale più rateo di interesse per 4,6167%). Contestualmente, realizza un'operazione finanziaria con la quale, a fronte di un corrispettivo di 9,11671% sul valore nominale, riconosce a ZZ il pagamento delle cedole e si riserva il diritto a retrocedere il titolo stesso alla data del 22 aprile 2003 al prezzo prefissato di 109,0667, inferiore al costo di acquisizione. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione put, la società avrà diritto a percepire, alla data del 20 aprile 2004, il medesimo complessivo provento (109,0667) oltre agli interessi a tasso variabile con cadenza trimestrale, in misura pari all'Euribor maggiorato di 6 bps.
Avuto riguardo, tuttavia, al concreto assetto di interessi è evidente che le parti hanno in realtà realizzato, con un medesimo contratto, un'unica complessa operazione di contenuto eminentemente finanziario.
XY, in sostanza, acquista un titolo zero coupon 'sintetico' al prezzo effettivo di 100, corrispondente al suo valore nominale, in quanto l'importo che contestualmente ZZ le riconosce è meramente rappresentativo della differenza tra il valore del titolo alla data del contratto e il suo valore nominale (9,11671 = 109,11671 - 100). In cambio acquista il diritto a percepire, alla data del 22 aprile 2003, un componente positivo di reddito (9,0667) che rappresenta lo scarto di negoziazione del titolo, predeterminato in misura pari alla differenza tra la somma percepibile alla scadenza dell'opzione put e la somma originariamente impiegata (109,0667 - 100).
Le modalità di rappresentazione dell'operazione posta in essere sono aderenti al fatto economico sottostante, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma giuridica.
Dallo schema sopra riportato si evince, infatti, che il conto economico non è stato positivamente interessato per l'importo (9,11671) spettante al momento della stipula del contratto e computato in riduzione del valore del titolo. Conseguentemente non potrà emergere alla data del 22 aprile 2003 la minusvalenza di 0,05001 sul nominale, che sarebbe derivata dalla differenza tra il costo di acquisizione del titolo e il valore di esercizio dell'opzione put (109,11671 - 109,06670).
In alternativa, affluisce al conto economico degli esercizi dal 2001 al 2003 la rispettiva quota del complessivo scarto di negoziazione (9,0667), computata in contropartita di un corrispondente incremento del valore del titolo. La suddetta quota è calcolata secondo il criterio pro rata temporis in riferimento al pattuito maggior valore di rimborso rispetto al valore nominale spettante a XY al 22 aprile 2003. In definitiva, il flusso fisso pari a 9,0667 che rappresenta lo spread positivo da riconoscere a XY, viene "spalmato" - avendo sostanziale natura finanziaria - in un periodo temporale pari a quello intercorrente tra la data la data di inizio del contratto di asset swap e la data del 22 aprile 2003.
Tanto premesso, si ritiene che tale modalità di rappresentazione dell'operazione posta in essere, aderente al fatto economico sottostante, possa essere riconosciuta anche ai fini fiscali e che pertanto non si rendano necessarie variazioni nelle dichiarazioni dei redditi degli esercizi interessati dal possesso del titolo e dalla vigenza del contratto.
In senso tecnico si è in presenza di uno strumento finanziario strutturato, costituito "dalla combinazione di un contratto 'ospite' (di regola un'attività o una passività finanziaria) e di uno strumento derivato incorporato che è in grado di modificare i flussi di cassa generati dal contratto 'ospite' (Provvedimento Banca d'Italia 30 luglio 2002). Il contratto derivato incorporato deve, in linea generale, essere separato dal contratto 'ospite' e rilevato come strumento finanziario autonomo. Non deve, tuttavia, essere separato in determinati casi, in particolare quando "il parametro di riferimento del contratto derivato incorporato è della medesima natura di quello che determina i flussi di cassa dello strumento ospite". Ciò conformemente ai corretti principi contabili, secondo cui un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato, ma non nei casi in cui "le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono considerati strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario".