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Risoluzione Agenzia Entrate n. 60 del 12.03.2003
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Istanza di interpello - COMUNITA' XX Conferimenti effettuati da società esenti da Irpeg ai sensi dell'art. 88, comma 1, Testo unico delle imposte sui redditi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 60 del 12.03.2003Con istanza presentata alla competente Direzione Provinciale in data 12/11/2002 e successivamente trasmessa alla scrivente, la comunità in oggetto indicata ha chiesto chiarimenti in merito ad un'operazione di conferimento di ramo aziendale da parte di un ente gestore di demani collettivi a favore di una neo costituita società di capitali.
Fattispecie descritta nell'istanza
La "Comunità XX" è destinata alla gestione del demanio collettivo della "Comunità ZZ", così come previsto nello Statuto sociale.
Nell'ambito del perseguimento del suo scopo istituzionale di valorizzazione del patrimonio boschivo, l'Ente istante svolge anche delle attività commerciali, e più precisamente, l'attività agricola di coltivazione del bosco e l'attività di gestione della segheria, consistente, quest'ultima, nella trasformazione, lavorazione e vendita del legno.
L'Ente suddetto ha intenzione di trasferire, nell'ambito di un piano di riassetto della propria attività, il ramo aziendale esercente l'attività di segagione legnami in una società di capitali neo costituita, il cui capitale sarebbe integralmente sottoscritto dall'Ente medesimo.
A tal fine, la "Comunità XX" ha provveduto a richiedere al Presidente del Tribunale di ... la nomina di un perito ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile.
In qualità di ente gestore di demani collettivi la "Comunità XX" ritiene di essere disciplinata giuridicamente dall'art. 88 del TUIR, comma 1, secondo cui gli enti gestori di demani collettivi non sono soggetti all'imposta.Esposizione del quesito
La società istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da seguire nel caso in cui la società conferitaria iscriva in contabilità i beni ricevuti a seguito del conferimento ai maggiori valori di perizia ex art. 2343 del Codice Civile.Soluzione interpretativa prospettata nell'istanza
A parere dell'istante, rientrando l'ente nell'ambito applicativo dell'art. 88, comma 1, del TUIR, le eventuali plusvalenze sorte in sede di conferimento non scontano alcun tipo di tassazione.
Pertanto, la "Comunità XX" iscriverà i plusvalori conseguenti a detta operazione di conferimento nelle proprie scritture contabili, senza assoggettarli a Irpeg.
La società di capitali conferitaria, a sua volta, iscriverà in contabilità i maggiori valori derivanti dalla relazione giurata ex art. 2343 del C.C. attribuendo loro anche riconoscimento fiscale.Risposta dell'Agenzia delle Entrate
La soluzione prospettata nell'istanza è condivisibile qualora l'Ente istante sia effettivamente in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, non verificabili in questa sede, propri degli "enti gestori di demani collettivi", in presenza dei quali è esclusa la soggettività passiva Irpeg ai sensi dell'art. 88 del TUIR.
Peraltro, la categoria degli enti gestori di demani collettivi, cui la "Comunità XX" sostiene di appartenere, non viene inclusa all'art. 2 del Testo Unico degli Enti locali del 18/08/2000 n. 267 tra i soggetti che ai fini del medesimo testo devono considerarsi come "enti locali".
La Comunità istante è quindi esclusa di fatto dall'ambito applicativo delle norme speciali disciplinanti in via agevolata le operazioni straordinarie di trasformazione-scissione-conferimento degli enti locali o delle proprie aziende speciali a favore di società per azioni.
Analogamente si esclude che nel caso di specie possa trovare applicazione la norma speciale di cui all'art. 45 della legge n. 448 del 23/12/1998 che disciplina, secondo il principio della neutralità fiscale, le "operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici...".
Ne consegue che l'operazione di conferimento di ramo aziendale perfezionata dalla Comunità XX è riconducibile esclusivamente ai principi normativi generali dettati dall'ordinamento tributario, così come enunciati nel Testo Unico delle imposte sui redditi.
L'art. 88, comma 1, del TUIR prevede l'esclusione dalla soggettività passiva Irpeg a favore di alcune tipologie di soggetti, tassativamente specificate, tra cui è compresa, a decorrere dall'01/01/1998, quella degli enti gestori di demani collettivi
L'esenzione dall'Irpeg riguarda pertanto tutti i redditi prodotti, anche quelli derivanti dalle attività commerciali ed agricole che tali Enti svolgono nell'ambito dei loro scopi istituzionali di valorizzazione del demanio collettivo.
Ciò comporta che, in caso di conferimento da parte di uno di tali Enti di un ramo aziendale a favore di una società di capitali neo costituita, le plusvalenze formatesi in capo all'ente conferente non saranno assoggettabili a Irpeg, ai sensi del citato art. 88, c. 1, del TUIR.
Per contro, la società conferitaria potrà iscrivere nelle proprie scritture contabili, i beni ricevuti, in base ai maggiori valori risultanti dalla relazione giurata ex art. 2343 del C.C., i quali otterranno anche pieno riconoscimento fiscale.
La mancata emersione di una plusvalenza tassabile in capo al soggetto conferente con conseguente riconoscimento di maggiori valori fiscali in capo alla conferitaria costituisce una deroga al principio di simmetria impositiva che assiste le operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'art. 9 del TUIR.
In virtù di tale principio, il conferimento si configura come un'operazione avente natura "onerosa" per consentire alla conferitaria di iscrivere i beni ricevuti anche a valori superiori a quelli di iscrizione presso la conferente.
Nella fattispecie rappresentata, invece, la conferitaria conserva il diritto di iscrivere i beni, ricevuti a seguito del conferimento, al valore di perizia, fiscalmente riconosciuto, ancorché in capo alla conferente non si sia realizzata una plusvalenza tassabile.
Il conseguente salto d'imposta che ne deriva, in questo caso, è implicitamente legittimato dalla disposizione normativa di cui all'art. 88, c.1, del TUIR che prevede, per l'Ente gestore di demani collettivi, in ogni caso, e pertanto anche in relazione ai conferimenti, l'esenzione soggettiva dalla imposizione ai fini Irpeg.
Resta impregiudicata la questione concernente l'attribuzione della qualifica di "ente gestore di demani collettivi" rilevante ai fini dell'art. 88 del TUIR, di cui vorrà occuparsi la competente Direzione Provinciale di ... dell'Agenzia delle Entrate.