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Decreto ministeriale 30 luglio 2001, n. 346
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Regolamento concernente modificazioni del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 30 luglio 2001, n. 346
GU 215 del 15/09/2001IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Adotta
il seguente regolamento:Art. 1. - Disposizioni modificative del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
1. Nell'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di seguito indicato decreto n. 164 del 1999, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, provvedono a:
a) comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via telematica, entro il 20 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, entro il 20 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.".
2. Nell'articolo 17 del decreto n. 164 del 1999 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
b) consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.".
3. Nell'articolo 19 del decreto n. 164 del 1999 il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal mese di agosto o di settembre le operazioni di cui al comma 1 e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.".
4. Nel decreto n. 164 del 1999 i riferimenti indicati:
a) nell'articolo 3, comma 1, al "decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati al "provvedimento amministrativo";
b) nell'articolo 7, comma 4, al "decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati al "provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate";
c) nell'articolo 13, comma 6, al "decreto del Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati al "provvedimento amministrativo";
d) nell'articolo 6, comma 2, nell'articolo 7, commi 1 e 3, nell'articolo 9, comma 2, nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, nell'articolo 21, commi 1 e 3, nell'articolo 22, comma 2, nell'articolo 25, commi 1, 2 e 3, nell'articolo 27, commi 1 e 2, e nell'articolo 28, comma 1, al "Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate".