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Risoluzione Agenzia Entrate n. 67 del 20.03.2003
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Articolo 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27. Risposta a quesito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 67 del 20.03.2003Con nota dell'11 marzo 2003, la ZX ha chiesto chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'articolo 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, riguardante la proroga dell'agevolazione ex articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 prevista per i comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, che ha decretato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, di alcuni parti del territorio nazionale colpite da tali accadimenti (tra cui la Regione Veneto), ha fatto riferimento a successive ordinanze necessarie a circoscrivere più particolarmente gli ambiti comunali interessati.
Ciò premesso, la ZX chiede se l'intento del legislatore del decreto legge n. 282 del 2002 sia quello di agevolare tutte le aziende presenti sull'intero territorio comunale oppure "unicamente quelle localizzate su eventuali sue partizioni ancorché rinvenibili dalle ordinanze sindacali".Parere delle Direzione
L'articolo 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002 stabilisce che le disposizioni agevolative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono prorogate fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente gli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 "in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'otto novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale".
In sostanza, la norma non vincola la proroga dell'agevolazione agli investimenti realizzati dai soggetti direttamente colpiti dagli eventi calamitosi ma fa esclusivo riferimento alle sedi operative ubicate nei comuni:
- per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- nei quali siano state emanate ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale.
La ratio della norma è, infatti, quella di concedere una proroga dell'agevolazione con riferimento a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che, a causa delle gravi difficoltà recate dagli eventi atmosferici nei comuni in cui sono ubicati, hanno subìto - direttamente o indirettamente - un danno economico.
In conclusione, si ritiene che le imprese presenti sull'intero territorio comunale interessato dagli eventi calamitosi possano legittimamente fruire, limitatamente agli investimenti realizzati in sedi operative ubicate nel medesimo territorio, della proroga dell'agevolazione in esame, a prescindere dal fatto che dette sedi operative siano effettivamente ubicate nelle specifiche zone individuate dalle ordinanze sindacali, cui rinvia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002.