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Risoluzione Agenzia Entrate n. 70 del 25.03.2003
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Istanza di interpello - divieti a carico di terzi - Art. 48 del T.U. sulle successioni e donazioni - INAIL
Risoluzione Agenzia Entrate n. 70 del 25.03.2003Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dovendo procedere al pagamento, a favore degli eredi di ex dipendenti deceduti successivamente al 25 ottobre 2001, delle competenze pensionistiche maturate e non riscosse in vita dal titolare, ha chiesto di conoscere se, a seguito delle modifiche apportate dagli articoli 13 e seguenti della legge n. 383 del 2001, sia tenuto ad acquisire preventivamente apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'erede, che attesti l'eventuale presentazione nei termini di legge della dichiarazione di successione, ovvero che, non essendovi nell'asse ereditario beni immobili, non vi è l'obbligo di presentare la denuncia di successione.
Ciò in considerazione della mancata abrogazione del menzionato disposto dell'articolo 48, terzo comma, del decreto legislativo n. 346 del 1990.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante non ha prospettato alcuna soluzione.RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che il divieto a carico dei debitori del defunto, di pagare agli eredi o legatari le somme dovute, comprese nell'asse ereditario e non indicate nella dichiarazione di successione, sia venuto a cessare a seguito della entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che tra l'altro ha soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni.
Benché, ai sensi dell'articolo 13, comma 1: "L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa", non è stato tuttavia abrogato il testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le cui disposizioni, per la parte compatibile con la soppressione del tributo, devono essere pertanto ancora applicate.
In particolare, la dichiarazione di successione - così come chiarito nella circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001 - deve essere tuttora presentata con esclusivo riferimento agli immobili e ai diritti immobiliari compresi nell'asse ereditario. Tanto emerge dall'articolo 15 della legge n. 383 del 2001, secondo cui: "In attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione, è presentata secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346".
Poiché non vi è obbligo di dichiarazione con riferimento a beni o diritti diversi da quelli immobiliari, anche per i crediti di cui era titolare il de cuius, non sussiste l'obbligo di dichiarazione di successione.
S'intende contestualmente venuto meno anche l'obbligo per il debitore di acquisire la prova della presentazione della dichiarazione di successione, ovvero la dichiarazione che non vi era obbligo di presentare la stessa. Infatti, non essendo più prevista nella dichiarazione di successione l'indicazione del credito vantato - neanche quando lo stesso concorra con altri beni alla formazione dell'asse ereditario - non sussiste il divieto del debitore ad effettuare il pagamento.
Si ritiene, altresì, che l'istituto istante, per poter procedere al pagamento in favore degli eredi di ex dipendenti deceduti successivamente al 25 ottobre 2001, delle competenze di pensione maturate e non riscosse dal titolare, non sia tenuto neppure ad acquisire preventivamente alcuna dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'erede concernente l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione.
La presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.