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Risoluzione Agenzia Entrate n. 81 del 01.04.2003
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Istanza di interpello - Imposta di bollo su documenti relativi ad armi e strumenti atti ad offendere - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Ministero dell'Interno
Risoluzione Agenzia Entrate n. 81 del 01.04.2003Con istanza di interpello, concernente l'esatta applicazione dell'imposta di bollo - disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - al nulla osta rilasciato dal Questore per l'acquisto di armi, alla carta europea d'arma da fuoco, e al decreto di catalogazione delle armi comuni da sparo è stato esposto il seguente
QUESITO
L'interpellante chiede di conoscere il trattamento ai fini dell'imposta di bollo dei seguenti documenti:
1) nulla osta all'acquisto di armi o materie esplodenti rilasciato dal Questore a privati, ai sensi degli articoli 35 e 55 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);
2) carta europea d'arma da fuoco, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527;
3) decreto d'iscrizione o di rifiuto d'iscrizione di un'arma nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo notificato ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 16 agosto 1977.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In merito al documento riportato al punto 1), il Ministero dell'Interno fa presente che gli articoli 35 e 55 del T.U.L.P.S. dispongono il divieto di vendere o cedere armi o materie esplodenti a privati che non siano muniti del nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Ritiene esenti dall'imposta di bollo il nulla osta e l'istanza per ottenere il rilascio dello stesso per il disposto dell'articolo 3 della tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, tra gli atti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, include "anche quelli (atti, documenti, provvedimenti) dei procedimenti in materia di Pubblica Sicurezza".
Circa la fattispecie indicata al punto 2) l'interpellante fa presente che la carta europea d'arma da fuoco è stata istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 (in attuazione della direttiva CEE 91/477 del 18 giugno 1991, in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi) ed è disciplinata dal regolamento di esecuzione adottato con decreto interministeriale 30 ottobre 1996, n. 635. Ritiene non dovuta l'imposta di bollo per il rilascio di questo documento poiché "è uno strumento ricognitivo volto alla individuazione di coloro che (...) possono movimentare le armi in ambito comunitario"; infatti, il presupposto per ottenere la carta europea "è che il richiedente sia munito di un titolo autorizzatorio ad hoc che viene iscritto sulla carta".
Per quanto concerne la fattispecie prospettata al punto 3), il Ministero dell'Interno ritiene che la copia del provvedimento adottato a seguito della richiesta di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, consegnata per notifica non sia soggetta all'imposta di bollo poiché non integra "la fattispecie prevista dall'articolo 4 del citato D.M. 20 agosto 1992".RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Relativamente ai chiarimenti chiesti si ritiene che la soluzione interpretativa prospettata dal Ministero dell'Interno non è condivisibile.
Per quanto concerne il documento evidenziato al punto 1), la scrivente, considerato che gli articoli 35 e 55 del T.U.L.P.S. vietano di vendere o cedere rispettivamente armi o materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano in possesso di nulla osta rilasciato dal Questore, osserva che la disposizione degli articoli richiamati che esenta da ogni tributo il nulla osta e prevede la redazione in carta libera della richiesta per ottenerne il rilascio, non è applicabile. Infatti l'articolo 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 dispone: "Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ...". Inoltre, il nulla osta in questione non è riconducibile all'articolo 3 della tabella allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642 che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto per "gli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare ...". Infatti a parere di questa direzione centrale i procedimenti di pubblica sicurezza sono quelli individuati dal titolo I, capo I (Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica) e capo II (Della esecuzione dei provvedimenti di polizia) del T.U.L.P.S., risultano quindi escluse le autorizzazioni di polizia di cui al capo III (Delle autorizzazioni di polizia) che rientrano, infatti, tra le attività di polizia amministrativa.
Il nulla osta in argomento ha lo scopo di rimuovere il limite genericamente imposto all'acquisto di armi o materie esplodenti; si tratta quindi di un atto amministrativo che permette ad un soggetto l'esercizio di un diritto che il legislatore, per motivi di sicurezza pubblica, ha inibito in assenza di determinate contingenze.
Da ciò consegue l'assoggettamento del nulla osta all'imposta di bollo, nella misura di Euro 10,33 per ogni foglio, ai sensi dell'articolo 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972: "atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato ...".
Anche la domanda volta ad ottenere il rilascio del nulla osta è soggetta all'imposta di bollo, nella misura di Euro 10,33 per ogni foglio, ai sensi dell'articolo 3 della citata tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, "... istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti agli uffici (...) dell'Amministrazione dello Stato (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili".
In merito al documento evidenziato al punto 2), preliminarmente si osserva che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, emanato in attuazione della direttiva CEE 91/477 del 18 giugno 1991, disciplina le modalità di rilascio della carta europea d'arma da fuoco definita all'articolo 1, comma 4, della citata direttiva CEE come "un documento rilasciato dalle autorità degli stati membri alla persona che diviene detentore e utilizzatore legittimo di un'arma da fuoco, su richiesta della stessa".
Il rilascio della carta europea, pur non avendo carattere di "discrezionalità" - connotato tipico delle autorizzazioni di polizia - è da configurarsi, a parere di questa Direzione Centrale, come un documento necessario, rilasciato a seguito d'istanza del privato; infatti "tale carta deve essere sempre in possesso di chi utilizza l'arma"(art. 1, comma 4, della ripetuta direttiva CEE). Pertanto, questo documento è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del già citato articolo 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
Vale la pena precisare che anche l'istanza per ottenerne il rilascio deve essere presentata in bollo ai sensi dell'articolo 3 della citata tariffa.
In merito al documento riportato al punto 3) si osserva che la notifica all'interessato dell'avvenuta iscrizione, ovvero del rifiuto dell'iscrizione delle armi nel "catalogo delle armi comuni da sparo", seppur "esatto adempimento di un obbligo procedurale", si configura come atto conclusivo di un procedimento avviato su istanza di parte. Pertanto, la copia dell'avvenuta iscrizione o del rifiuto consegnata per notifica è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell' articolo 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, "atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato (...) rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale ...".
La presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza d'interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -.