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Decreto ministeriale 22 ottobre 2001, n. 408
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Regolamento recante modalità attuative delle disposizioni tributarie sull'applicazione delle imposte sostitutive sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui agli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 22 ottobre 2001, n. 408
GU 270 del 20/11/2001IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Adotta
il seguente regolamento:Art. 1. - Soggetti e oggetto
1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai predetti conferimenti, nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7, comma 5, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive previste, rispettivamente, dagli articoli 17, commi 1 e 3, e 18, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, relativamente ai beni o alle azioni che sono stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che sono ancora posseduti alla data del 10 dicembre 2000.
2. Nel caso in cui i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano stati conferiti ad altra società, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, è applicata da detta società.Art. 2. - Società conferitarie
1. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, può essere applicata, rispettivamente nella misura del 19 e del 15 per cento, come previsto del medesimo articolo 17, comma 1, sull'intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti, quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000, e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell'esercizio stesso.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, la differenza di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, va computata con riferimento a tutti i beni ricevuti, compreso, come previsto del medesimo articolo 17, comma 1, l'avviamento e deve essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto, nonché al netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento, per gli importi che risultino ancora iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000. Tale differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile e i minori valori nonché le maggiori passività e fondi si considerano fiscalmente dedotti. Se al termine dell'esercizio in corso alla data del 10 dicembre 2000 l'ammontare complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti fiscalmente dedotti o che siano considerati tali eccede il 5 per cento del valore di bilancio dei crediti, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Se l'imposta sostitutiva è applicata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata, per l'ente o la società conferente, come previsto dal medesimo articolo 17, comma 2, secondo periodo, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti. Come previsto dall'articolo 17, comma 2, terzo periodo, della legge n. 342 del 2000, per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle società conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite ad altra società, la differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del predetto articolo 17, comma 1, è considerata costo fiscalmente riconosciuto anche delle azioni ricevute dall'ente o società in dipendenza del secondo conferimento.
4. Ove le azioni rivenienti dai conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano state conferite ad altra società, la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, è considerata altresì, come previsto dal medesimo articolo 17, comma 2, ultimo periodo, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.
5. Qualora i beni ricevuti a seguito dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano stati conferiti ad altra società, la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente e delle azioni ricevute dall'ente o società che ha effettuato il precedente conferimento a quest'ultima società. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle società conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.
6. Il maggior costo fiscalmente attribuito alle azioni, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, è comunque riconosciuto fino a concorrenza del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.Art. 3. - Società conferenti
1. Le società conferenti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, possono assoggettare all'imposta sostitutiva del 19 per cento prevista dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l'intera differenza, come previsto dal medesimo articolo 18, comma 1, tra il valore delle azioni ricevute quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000 e il loro costo fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio stesso.
2. Nel caso in cui la società conferitaria abbia applicato l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente, di cui al comma precedente, è aumentato della differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società conferitaria.
3. Come previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 342 del 2000, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dei commi 1 e 2 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente. Per il medesimo ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva versata, si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dalle società conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.Art. 4. - Fusioni
1. Nei casi di fusione tra la società destinataria dei conferimenti e la società conferente, di cui all'articolo 17, comma 4, della legge n. 342 del 2000, l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della stessa legge, è applicata, come previsto dal medesimo articolo 17, comma 4, sull'intera differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio per effetto del conferimento e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per il medesimo ammontare su cui è stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000.
2. Se le azioni o quote ricevute dalla società conferitaria in dipendenza dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, sono state successivamente annullate per effetto di operazioni di fusione o scissione, l'imposta sostitutiva è applicata, secondo i criteri previsti dall'articolo 1 del presente regolamento, sulla differenza tra il valore dei beni della società fusa o scissa iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
3. Come previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 342 del 2000, nell'ipotesi di fusione tra la società destinataria dei conferimenti e la società conferente, qualora la società conferitaria o la società risultante dalla fusione abbia già applicato l'imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 342 del 2000, è applicata, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 18, dalla società risultante dalla fusione sull'intera consistenza delle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento, quale risulta dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.Art. 5. - Società conferitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358
1. Le società destinatarie dei conferimenti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono applicare le imposte sostitutive previste dall'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Ai fini dell'applicazione del disposto del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento, per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti fiscalmente dedotti o che siano considerati tali che eccede il 5 per cento del valore nominale o del costo di acquisizione dei crediti.
2. Nel caso in cui la società conferente abbia costituito riserve o fondi a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento, gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, della legge n. 342 del 2000, si producono ai soli fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della stessa legge, dell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta.
3. A seguito dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, all'aumento di patrimonio netto, per la parte eccedente il valore fiscalmente riconosciuto dei beni conferiti, iscritto dalla società conferitaria in sede di conferimento ed ancora risultante dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000, nei limiti della differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente regolamento, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 358 del 1997.Art. 6. - Effetti fiscali
1. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, dell'articolo 18, comma 1, e dell'articolo 19 della legge n. 342 del 2000, è considerata, come previsto, rispettivamente, dai medesimi articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, costo fiscalmente riconosciuto dei beni e delle azioni a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 10 dicembre 2000. A decorrere dal medesimo esercizio, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono computate tenendo conto del nuovo costo attribuito ai beni per i quali è stata chiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva e le quote di ammortamento dei beni stessi possono essere commisurate al nuovo costo aumentato delle quote di ammortamento stanziate in bilancio e non dedotte ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 218 del 1990.
2. Nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero nel libro degli inventari di cui all'articolo 2217 del codice civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, deve essere indicato il nuovo costo fiscalmente riconosciuto attribuito ai beni e quello, aumentato ai sensi del periodo precedente, sul quale vanno computate le quote di ammortamento.Art. 7. - Applicazione dell'imposta sostitutiva
1. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 10 dicembre 2000, come previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 342 del 2000.
2. La regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, contenente la richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva a norma del comma precedente, comporta il riconoscimento dei maggiori valori fiscali. In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte sostitutive dovute sulla base degli importi indicati nella dichiarazione si applicano le disposizioni per la liquidazione e riscossione in materia di imposte sui redditi, come previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 342 del 2000.
3. I maggiori valori fiscali di cui si chiede il riconoscimento ai sensi degli articoli 17, commi 1 e 3, 18 e 19 della legge n. 342 del 2000, devono essere annotati nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 1, nei prospetti di riconciliazione rispettivamente previsti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 218 del 1990, e dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 358 del 1997.Art. 8. - Norme abrogate
1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 1 e 2 e gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del decreto del Ministro delle finanze 24 novembre 1995, n. 517.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.