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Risoluzione Agenzia Entrate n. 84 del 04.04.2003
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Istanza di interpello. Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche. IVA. Corsi di formazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 84 del 04.04.2003Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione del DPR 633 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
I Collegi professionali delle ostetriche organizzano corsi di formazione per i propri iscritti nell'ambito dei programmi ECM (educazione continua in medicina). L'incarico viene conferito dal Collegio ad uno o più docenti esterni (liberi professionisti, docenti universitari o dirigenti di Azienda Sanitaria pubblica o privata); a tal fine, il Collegio versa al docente il corrispettivo pattuito e ripartisce il costo relativo tra i propri iscritti interessati alla partecipazione al corso, richiedendo il pagamento di una quota contributiva.
La Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche chiede chiarimenti in merito all'applicabilità dell'IVA sulle parcelle che i docenti liberi professionisti emettono ai Collegi delle Ostetriche quali corrispettivi per gli incarichi da questi ricevuti per la docenza nei corsi accreditati E.C.M.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche ritiene che le prestazioni fornite da docenti esterni, liberi professionisti, per i corsi di formazione organizzati dai Collegi delle Ostetriche a favore dei propri iscritti possano essere considerate esenti ai fini IVA ai sensi dell'art. 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui: "I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
Tale soluzione viene proposta sulla base delle seguenti considerazioni:
1) il Collegio delle ostetriche riveste natura di ente pubblico non economico;
2) i corsi sono volti alla formazione del personale le ostetriche iscritte ai collegi e destinatarie dei corsi sono per la quasi totalità dipendenti delle USL, di altri Enti e/o aziende sanitarie pubbliche e private. Tale carattere è inequivocabilmente determinato dall'accreditamento del corso nel programma nazionale obbligatorio ECM, rivolto ai professionisti dipendenti operanti nelle strutture pubbliche e private;
3) l'obbligatorietà della formazione per il professionista-dipendente e la rilevanza nazionale che la legge dà a tale formazione, impone al Collegio di attivare i corsi in ausilio e spesso in sostituzione al ruolo delle USL e degli altri enti ospedalieri.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si fa presente che il quesito presentato dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche, esprimendo interessi di rilevanza generale, non riconducibili direttamente al soggetto istante, non rientra nei presupposti dell'interpello del contribuente di cui all'art. 11 della legge n. 212 del 2000.
Al riguardo la circolare n. 50 del 31 maggio 2001, ha chiarito che "eventuali esigenze, proprie -ad esempio - di associazioni di categoria o di enti rappresentativi di interessi diffusi che intendano conoscere l'interpretazione di norme applicabili da parte dei propri associati o rappresentanti, potranno essere soddisfatte nell'ambito della più generale attività di consulenza giuridica o assistenza dei contribuenti nell'applicazione delle norme tributarie, attraverso la presentazione di istanze che non produrranno gli effetti propri dell'interpello previsto dall'articolo 11 della legge n. 212 del 2000".
Ciò posto, si reputa, pertanto, opportuno, nell'ambito della più generale attività di consulenza ed assistenza prevista dalla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Con l'art. 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è stato disposto che: "I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."
In ordine alla questione dell'applicabilità del comma 10 dell'articolo 14 della legge n. 537 del 1993 ai costi sostenuti da un ente pubblico per l'organizzazione diretta dei corsi di formazione, questa Agenzia ritiene di dover confermare il consolidato orientamento del Ministero delle Finanze (cfr., tra le altre, la risoluzione n. 164/E del 2 novembre 2000), secondo il quale l'esenzione prevista dalla disposizione in esame si applica nei soli casi in cui gli enti pubblici stipulino convenzioni con terzi per l'esecuzione di corsi formativi, e non anche nell'ipotesi di corsi organizzati e gestiti in via autonoma dall'ente medesimo.
Al riguardo si evidenzia che il comma 10 dell'art. 14 citato fa esplicito riferimento ai "versamenti eseguiti ... per l'esecuzione dei corsi di formazione". Dal tenore letterale della norma si evince che la prestazione agevolata consiste nell'effettuazione del corso formativo.
Qualora, invece, gli enti pubblici procedano alla gestione diretta dei corsi di formazione, i versamenti eseguiti dagli stessi per l'acquisizione di beni e servizi - quali i versamenti per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono, per la locazione degli immobili, nonché per le docenze - non costituiscono il corrispettivo per l'"esecuzione" di un corso formativo.
Nel caso di specie, sulla base degli elementi forniti nell'istanza, si rileva che i corsi risultano eseguiti dagli stessi Collegi professionali delle ostetriche che ne curano l'organizzazione e la gestione.
Pertanto, i compensi erogati dai Collegi professionali delle ostetriche ai docenti liberi professionisti non sono riconducibili nell'ambito della disposizione esentativa di cui al citato articolo 14, comma 10 della legge n. 537 del 1993.