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Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 07.04.2003
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Modalità di recupero delle somme anticipate di cui all'art. 9 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140
Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 07.04.2003Con la nota n. 1216 del 10 luglio 2002, la Associazione, in risposta alla nota della scrivente n. 125882 del 25 giugno 2002, ha osservato che né il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997 né la circolare del Ministero delle Finanze n. 38/E del 4 febbraio 1998 stabiliscono l'esclusione delle somme affluite sul capitolo 4010 ("Proventi della vendita di immobili") del bilancio dello Stato ai fini del recupero delle somme anticipate ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n.140.
Al riguardo, si comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, interpellato dalla scrivente, ha fatto conoscere l'elenco completo dei capitoli di entrata in conto capitale le cui somme non devono essere utilizzate per il recupero delle anticipazioni di cui all'art. 9 del decreto legge in oggetto.
I capitoli in questione, relativi al capo VII, unità previsionale di base 1.3.1, sono i seguenti: 4003, 4004, 4005, 4010, 4011, 4012, 4013 e 4014.
Si invita pertanto la Associazione a diffondere il contenuto della presente presso tutti i concessionari, affinché si astengano dall'effettuare il recupero delle anticipazioni di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, sulle somme da riversare sui sopraelencati capitoli di entrata del bilancio dello Stato.