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Risoluzione Agenzia Entrate n. 91 del 15.04.2003
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Applicazione dell'imposta di registro agli atti di assegnazione di aree espropriate in provincia di Bolzano
Risoluzione Agenzia Entrate n. 91 del 15.04.2003Con la nota n. 2002/7587 del 3 luglio 2002, codesta Direzione Provinciale ha chiesto chiarimenti sull'applicazione dei benefici fiscali di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 alle cessioni di aree espropriate per scopi industriali, effettuate dalla provincia autonoma di Bolzano nello svolgimento dell'attività di ausilio allo sviluppo degli insediamenti produttivi, in attuazione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.
Dall'esposizione del caso risulta che gli Uffici dell'Agenzia, che operano nella provincia di Bolzano applicano agli atti di assegnazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi la sola imposta di registro in misura fissa, ai sensi della legge n. 865 del 1971, art. 74, secondo cui "Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III della presente legge (ove destinate ad insediamenti produttivi) nonché gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria".
La scrivente osserva che, in materia di agevolazioni tributarie nel settore edilizio, l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - con disciplina parallela a quella sopra richiamata - prevede che "Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge indicata nel comma precedente (legge 22 ottobre 1971, n. 865) e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali".
L'intento del legislatore di ricomprendere nel regime di favore gli atti di disposizione di tali aree si ricollega alle finalità pubblicistiche desumibili dall'articolo 27, titolo III, della citata legge, secondo cui
"1. (...) i comuni (...) possono formare, previa autorizzazione della regione, un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. (omissis)
5. Le aree comprese nel piano approvato (...) sono espropriate dai comuni o loro consorzi (...)
6. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi (...) mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime (...)".
La legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 - finalizzata ad incentivare lo sviluppo produttivo in aree a ciò destinate dagli strumenti urbanistici - regola fattispecie coincidenti, per struttura e funzione, con quelle previste dalle disposizioni che stabiliscono il regime fiscale agevolato sopra precisato.
In proposito, si richiama la sentenza della Cassazione n. 1505 del 7 marzo 1986, dove è stato precisato: "le agevolazioni relative a tributi dello Stato, in mancanza di limitazioni espresse o implicite nella legge che le istituisce o insite nel sistema cui ineriscono, si applicano a tutti gli atti e situazioni che si inquadrano nelle fattispecie previste dalla norma di favore, indipendentemente dalla circostanza che tali situazioni e atti siano regolati, in ambito regionale, da una disciplina integrativa o sostitutiva di quella nazionale; la quale disciplina locale, quindi, può rendere inoperante la disposizione agevolativa soltanto se sia tale da delineare una fattispecie non riconducibile ad essa per la diversità degli elementi strutturali o della sua specifica finalità".
"La spettanza dei benefici va riconosciuta poi - secondo la Cassazione - non solo per gli atti stipulati dai comuni e loro consorzi, che è l'ipotesi cui espressamente si riferisce, attraverso il richiamo all'art. 27 la norma agevolativa ma anche nel caso (...) in cui l'alienazione o la concessione venga effettuata dalla Provincia di Bolzano, secondo quanto prevede l'art. 35 della legge provinciale".
Pertanto, in presenza di tutte le condizioni stabilite dalle disposizioni nazionali per fruire del regime di favore, lo stesso deve essere riconosciuto, oltre che per trasferimenti posti in essere dai comuni e dai loro consorzi (articolo 27 della legge n. 865 del 1971), anche per le cessioni della proprietà delle aree previste dal titolo III della legge n. 865 del 1971, posti in essere dalla provincia di Bolzano per il disposto dell'articolo 35 della legge provinciale n.15 del 1972.
Infine, è appena il caso di precisare che nella risoluzione n. 206 del 13 dicembre 2001, la scrivente si è limitata ad affermare che alle cessioni in esame, non soggette ad IVA, risulta applicabile l'imposta di registro secondo le regole generali e speciali che la disciplinano, senza escludere - pertanto - l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi del citato articolo 32 del DPR n. 601 del 1973.