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Risoluzione Agenzia Entrate n. 99 del 08.05.2003
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Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. Trattamento dei titoli obbligazionari e simili emessi da soggetti residenti in Argentina
Risoluzione Agenzia Entrate n. 99 del 08.05.2003Con lettera del 7 agosto 2002, codesta Associazione ha sottoposto all'attenzione della scrivente alcune problematiche fiscali connesse alla situazione di forte incertezza circa le sorti del debito estero dell'Argentina determinato dal grave stato di crisi economica che ha investito tale Paese.
In particolare, è stato fatto presente che per quanto riguarda i titoli "pubblici", in data 23 dicembre 2001 è stata dichiarata da parte dell'Argentina una moratoria sul debito, con conseguente interruzione del pagamento degli interessi e sospensione del rimborso dei capitali in scadenza.
A seguito di tale dichiarazione, in data 3 gennaio 2002, non è stata pagata la cedola (10%) di un prestito con scadenza 2007 e, a partire dalla fine di febbraio 2002, sono stati registrati casi di prestiti in scadenza e non rimborsati.
Inoltre, con il decreto del Presidente della Repubblica Argentina n. 256 del 6 febbraio 2002, è stata attribuita facoltà al "Ministero de Economia" di intraprendere azioni di ristrutturazione del debito argentino.
Pertanto, allo stato attuale, sia il pagamento degli interessi che il rimborso del capitale dei titoli della Repubblica Argentina sono sospesi.
Naturalmente, tale situazione coinvolge anche i redditi di capitale che sono corrisposti ai sottoscrittori sotto forma di scarto di emissione.
Ne deriva una situazione di acuto deprezzamento del valore di contrattazione dei titoli Argentini per effetto della mancata rilevazione degli interessi in corso di maturazione tenuto conto della "ragionevole certezza" che le cedole non verranno pagate.
Tale stato di cose risulta formalizzato, per i titoli argentini oggetto di quotazione nel mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) dai provvedimenti adottati in proposito da Borsa Italiana, quali, da ultimo, quello diffuso con avviso n. 3661 del 22 aprile 2002. Tra le motivazioni del provvedimento, figura infatti la presa d'atto che "pur permanendo una situazione di incertezza circa le modalità e i tempi di risoluzione della crisi debitoria dello Stato argentino, vi è tuttavia una ragionevole certezza in merito alla circostanza che le cedole in corso di maturazione non saranno pagate alle relative scadenze".
Una situazione simile anche se non formalizzata si registra anche per le obbligazioni di emittenti argentini diversi dallo Stato (es.: titoli emessi da società o da banche).
Ciò premesso, codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 nel caso di possesso di titoli obbligazionari Argentini da parte di persone fisiche residenti ed altri investitori equiparati, cosiddetti "nettisti".
In particolare, viene chiesta conferma della non applicabilità di detta imposta sostitutiva in talune fattispecie collegate con le seguenti ipotesi:
1) cedole scadute ma non pagate;
2) operazioni di compravendita di titoli obbligazionari;
3) operazioni di trasferimento di titoli obbligazionari.
Al riguardo, con riferimento alla prima ipotesi (cedole scadute ma non pagate), si concorda con quanto sostiene codesta Associazione, ossia che in tal caso occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996, laddove è previsto che sono soggetti ad imposta sostitutiva "gli interessi (...) percepiti dai seguenti soggetti (...)".
Pertanto, per i titoli di emittenti argentini che non provvedono al materiale pagamento della cedola, l'imposta sostitutiva non può trovare applicazione per carenza dello stesso presupposto impositivo.
Tale previsione normativa di carattere sostanziale, inoltre, prevale sulla disposizione di carattere procedurale contenuta nel successivo articolo 3, comma 1, lettera a), dello stesso D.Lgs. n. 239 del 1996, secondo cui gli intermediari devono procedere a registrare nel conto unico dedicato alla "gestione" dell'imposta sostitutiva "l'accredito dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi (...) scaduti".
Quest'ultima disposizione, infatti, deriva dall'esigenza di carattere procedimentale di individuare nella "scadenza" delle cedole il momento a partire dal quale decorrono gli obblighi dell'intermediario, fermo restando che il presupposto impositivo del reddito di capitale è determinato dalla percezione dello stesso da parte del contribuente (cfr. art. 42, comma 1, del TUIR).
Analoga soluzione si ritiene che debba trovare la seconda ipotesi rappresentata, ossia quella riferita alle operazioni di compravendita di titoli obbligazionari. Anche in tal caso, infatti, il criterio della tassazione "per la parte maturata nel periodo di possesso" appare comunque subordinato, per la sua stessa collocazione nell'ambito dell'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996, al preventivo rispetto del principio di carattere sostanziale della percezione effettiva degli interessi, premi ed altri frutti realizzati in via sostitutiva (ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR) attraverso il corrispettivo di cessione.
In sostanza, quindi, si ritiene che laddove - come sembra verificarsi attualmente per la generalità delle obbligazioni argentine (quotate o non quotate) - i prezzi non tengano conto degli interessi "maturati", in quanto non si verifica alcun pagamento di interessi dall'acquirente al venditore, viene a cadere il presupposto stesso per l'applicazione del prelievo, alla stregua di quanto avviene in ipotesi di mancato pagamento da parte dell'emittente.
Ciò vale, naturalmente, sia con riferimento agli interessi cedolari sia ai cosiddetti "scarti di emissione" eventualmente previsti dai singoli prestiti obbligazionari (ivi comprese le "differenze di emissione" dei titoli zero coupon).
Infine, si concorda nel ritenere che, per effetto del disposto dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, secondo cui "il trasferimento ad un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario è equiparato ad un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere b) e c) del comma 1" le conclusioni sopra raggiunte valgano anche per la terza ipotesi delle operazioni di trasferimento di titoli di emittenti argentini che si trovino nella descritta situazione.
Anche in quest'ultimo caso, pertanto, l'intermediario non è tenuto all'effettuazione né di addebiti né di accrediti al conto unico, come pure non è tenuto all'effettuazione delle corrispondenti operazioni di segno opposto nei confronti del contribuente "nettista" per conto o a favore del quale è eseguita l'operazione di trasferimento.
Rimane fermo, comunque, che nei casi in cui i singoli emittenti (Stato, società, ecc.) provvedano, in data successiva all'effettuazione delle predette operazioni (scadenza cedole, cessione o trasferimento dei titoli), a definire piani di ristrutturazione del proprio debito, nell'ambito dei quali venga previsto il riconoscimento a favore del soggetto "ultimo possessore" delle obbligazioni di un "importo" a titolo di cedole pregresse non pagate alla data della relativa scadenza, tale importo dovrà essere assoggettato a tassazione.
Pertanto, i redditi di capitale rivenienti dal possesso delle predette obbligazioni sono imponibili in capo all'ultimo possessore, con applicazione nei confronti di quest'ultimo dell'imposta sostitutiva sui proventi pregressi percepiti a seguito di ristrutturazione, ancorché tale soggetto non risulti quale detentore del titolo all'epoca della scadenza delle singole cedole oggetto della ristrutturazione stessa.
Va da sé, in ogni caso, che una volta avvenuta la ristrutturazione di un prestito si devono ritenere superate - con riferimento al prestito stesso - le circostanze che giustificano la mancata applicazione del prelievo sui relativi interessi ed altri redditi di capitale in occasione delle operazioni di incasso cedole, cessioni e trasferimento titoli, con conseguente ripresa della normale operatività del sistema impositivo disciplinato dal D.Lgs. n. 239 del 1996.