-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 102 del 09.05.2003
-
Istanza di interpello. XX S.r.l. Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Articolo 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 102 del 09.05.2003La Direzione Regionale ha trasmesso alla scrivente l'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla XX S.r.l. (di seguito "Società"), nella persona del legale rappresentante Sig. YH, relativa al credito di imposta di cui all'articolo 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, apportate dal decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178.
Esposizione del quesito
La Società, esercente attività di servizi reali alle imprese, ha effettuato nuovi investimenti, pari complessivamente a Euro 165.266,21 più Iva, per l'acquisto di un immobile (categoria A/10) da adibire ad ufficio in corso di realizzazione ed il cui rogito notarile è previsto entro il 30 giugno 2003.
Si illustra la sequenza degli eventi relativi all'acquisto del bene come accaduti in base alla documentazione allegata all'istanza.
In data 19 novembre 2001, il Sig. YH, non ancora rappresentante legale della Società, ha convenuto per sé o per persona da nominare, con la KY S.r.l., un contratto preliminare avente ad oggetto l'acquisto dell'immobile di cui sopra ed ha versato un acconto pari a 2.582,28 Euro alla società costruttrice.
Lo stesso, in data 27 maggio 2002, ha nominato la Società quale futuro acquirente dell'immobile in costruzione, cedendo il credito relativo al predetto acconto alla società neoacquirente, la quale ha contestualmente versato un ulteriore acconto di 40.283,62 Euro mediante assegno bancario non trasferibile e proceduto al versamento di altre somme in data 3 giugno 2002, per 516,00 Euro, ed in data 15 novembre 2002, per 30.987,40 Euro.
La Società chiede se possa fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 138 del 2002, in quanto l'investimento, per come sopra descritto, è stato avviato prima dell'8 luglio 2002.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che l'investimento in oggetto è stato, per come risulta dalla documentazione allegata all'istanza (contratto preliminare, fatture ed assegni non trasferibili) inequivocabilmente avviato prima dell'8 luglio 2002.
Ciò posto, considerato quanto enunciato nella circolare n. 66/E del 6 agosto 2002, paragrafo 3.3, l'istante intende avvalersi delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, applicando la disciplina vigente prima delle modifiche apportate dal decreto legge n. 138 del 2002.Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), riorganizzando la complessiva materia del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ha previsto un sistema di monitoraggio degli aiuti in questione, al fine di controllare i flussi di spesa relativi a tutti gli utilizzi del credito d'imposta, ed ha, altresì, disciplinato l'applicazione dei relativi benefici a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Il comma 1, lettera a), del citato articolo 62 ha previsto, tra l'altro, che i soggetti, che "hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati". A tal fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 gennaio 2003, è stato approvato il modello "CVS", utilizzato per l'invio telematico della comunicazione dei dati entro il termine ultimo del 28 febbraio 2003.
Il diritto al contributo si considera conseguito anteriormente all'8 luglio 2002 per gli investimenti che, alla predetta data, risultavano già avviati.
In conformità a quanto precisato nella risposta del Governo all'interrogazione parlamentare n. 5-01322, l'avvio dell'investimento - tanto con riferimento all'espressione "emissione del buono d'ordine", di cui all'originaria formulazione dell'articolo 10 del decreto legge n. 138, quanto a quella di "contratto concluso", contenuta nel testo del medesimo articolo dopo la conversione in legge - deve comunque essere individuato nel momento, risultante da uno o più elementi certi tra loro coordinati, in cui il soggetto interessato assume l'impegno alla realizzazione dell'investimento attraverso atti giuridicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco alla sua effettiva realizzazione.
In base a quanto dichiarato nell'istanza, la Società ha assunto concreti impegni di investimento, per un importo complessivo netto di Euro 165.266,21, prima dell'entrata in vigore del più volte citato decreto legge n. 138 del 2002.
La Società, infatti, si è impegnata a realizzare l'investimento nel momento in cui è subentrata al proprio rappresentante legale nel contratto preliminare di acquisto dell'immobile, verificatosi in data 27 maggio 2002.
In tale occasione, a fronte dell'impegno assunto verso l'impresa costruttrice, la Società ha provveduto al pagamento a titolo di acconto per l'acquisto dell'immobile in corso di realizzazione di 40.283,62 Euro, tramite l'emissione di un assegno bancario non trasferibile ed intestato alla controparte.
Se dalla documentazione delle movimentazioni bancarie risulta in modo inconfutabile che tale assegno sia stato negoziato anteriormente all'8 luglio 2002, e che sia riferibile all'investimento preso in considerazione, si può ritenere che detto investimento è stato avviato prima della predetta data e che quindi allo stesso si applica la disciplina contenuta nella lettera a), primo comma, dell'articolo 62, della citata legge n. 289 del 2002.
Infine si ricorda che, con riferimento agli investimenti avviati prima dell'8 luglio 2002, le disposizioni appena richiamate hanno, tra l'altro, inibito fino al 9 aprile 2003 l'utilizzazione del credito d'imposta e che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2003, ha consentito la ripresa degli utilizzi, a decorrere dal 10 aprile 2003, nella misura massima del 10 per cento per l'anno 2003, e del 6 per cento per gli anni successivi.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001.