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Risoluzione Agenzia Entrate n. 106 del 13.05.2003
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Istanza d'interpello - Art. 11 legge 212/2000 - XY spa - Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 106 del 13.05.2003Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 75, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è stato esposto il seguente
QUESITO
La XY spa, società residente nella Repubblica di S. Marino (di seguito denominata "società istante"), svolge in questo Stato l'attività di distribuzione all'ingrosso di alimenti per cani e gatti ed effettua l'esportazione degli stessi anche verso l'Italia.
La società chiede di sapere quali caratteristiche oggettive debbano avere le confezioni degli alimenti per cani e gatti per non rientrare nella fattispecie prevista dall'articolo 75, comma 6, della legge n. 413 del 1991, la quale assoggetta ad aliquota Iva ordinaria le cessioni delle preparazioni alimentari in questione se "condizionate per la vendita al minuto".SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante premette che con la risoluzione ministeriale n. 63/E del 12 aprile 1999 è stato affermato che sono ininfluenti le caratteristiche del soggetto passivo acquirente e, pertanto, le cessioni di preparazioni di alimenti per cani e gatti condizionate per la vendita al minuto sono sempre soggette all'aliquota IVA ordinaria, prescindendo dalla circostanza che il soggetto acquirente sia commerciante al dettaglio o allevatore.
Tanto premesso, la XY Spa reputa non condizionati per la vendita al minuto, bensì all'ingrosso, i beni in argomento qualora contenuti in confezioni:
- aventi peso superiore ai 15 chilogrammi;
- aspetto più "grezzo" rispetto alle confezioni per la vendita al minuto quanto a colorazione e a tipo di carta utilizzata;
- riportanti la dicitura, indelebile e inamovibile, "uso professionale".
Secondo l'istante queste caratteristiche tecniche dei contenitori (peso, aspetto, dicitura) sono sufficienti per escludere l'applicabilità dell'aliquota Iva ordinaria disposta dall'articolo 75, comma 6, della legge n. 413 del 1991.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il numero 20 della parte II della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'assoggettamento all'aliquota agevolata del 4% per le cessioni di "mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella".
Il numero 91 della parte III della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 assoggetta all'aliquota agevolata del 10% per le cessioni di "foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani e gatti condizionati per la vendita al minuto".
L'articolo 75, comma 6, della legge n. 413 del 1991 prevede che "le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633" sono soggette all'aliquota Iva ordinaria.
Al riguardo l'Amministrazione finanziaria, con risoluzione n. 63/E del 12 aprile 1999, ha chiarito che le cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti condizionate per la vendita al minuto non possono essere assoggettate ad aliquota agevolata neanche se effettuate nei confronti di allevatori.
E' stato precisato, quindi, che il tipo di attività svolta dal soggetto acquirente (consumatore finale, commerciante al dettaglio, allevatore) non costituisce elemento determinante al fine di stabilire l'applicabilità dell'aliquota agevolata.
L'individuazione degli alimenti per cani e gatti non condizionati per la vendita al minuto, assoggettati all'aliquota ridotta deve pertanto desumersi da altri elementi.
Al riguardo, si osserva che, in linea generale, un prodotto è qualificabile come "condizionato per la vendita al minuto" se, per il modo in cui è stato confezionato, ed in particolare per la presenza di indicazioni apposte in qualsiasi forma sulla confezione stessa in merito al contenuto e al modo di utilizzo, è identificabile come destinato alla vendita diretta, senza altro ricondizionamento, nei confronti degli utilizzatori.
Questo criterio è adottato dal Consiglio di cooperazione doganale che, nelle note esplicative del sistema armonizzato, alla voce 3004.90 riporta una definizione similare, sia pure riguardo beni di natura diversa (prodotti farmaceutici); tali note esplicative sono, fra l'altro, qualificate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza del 10 dicembre 1998, causa C-328/97, come un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, anche se non sono giuridicamente vincolanti.
Sulla scorta delle precisazioni esposte, deve ritenersi che le caratteristiche tecniche suggerite dalla società istante (peso, tipo di carta utilizzata per l'imballaggio, dicitura "uso professionale") non sono idonei ad attribuire alle preparazioni alimentari in questione una destinazione diversa dalla vendita diretta nei confronti del consumatore finale. Tali confezioni contengono, infatti, tutte le informazioni necessarie sul loro contenuto e sul modo di utilizzo del prodotto per cui possono essere qualificate come destinate alla vendita diretta nei confronti dei consumatori senza alcun ulteriore ricondizionamento.
Al contrario, affinché i prodotti in questione possano fruire dell'aliquota agevolata, in quanto non "condizionati per la vendita al minuto", si richiede che gli stessi siano contenuti in confezioni prive di indicazioni su contenuto e modi di utilizzo e necessitino quindi di un ulteriore ricondizionamento per la loro commercializzazione presso i consumatori finali.
Le relative cessioni saranno, quindi, assoggettabili ad aliquota ridotta del 4 ovvero del 10 per cento a seconda che rientrino nelle fattispecie di cui al n. 20) della tabella A, parte II, o del n. 91) della tabella A, parte III, allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.