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Risoluzione Agenzia Entrate n. 107 del 15.05.2003
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Istanza di interpello - Apparecchiature per il servizio radiomobile - Tassa sulle Concessioni Governative
Risoluzione Agenzia Entrate n. 107 del 15.05.2003Con istanza di interpello, concernente l'esatta applicazione della tassa di concessione governativa - disciplinata dall'articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 - alla licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, l'Ente gestione parco XX ha esposto il seguente
QUESITO
L'ente interpellante fa presente di aver aderito alla convenzione per la fornitura di servizi di telefonia mobile stipulata tra la XY S.p.A. e la ZJ S.p.A. e di aver appreso che i contratti di abbonamento per la fornitura di detti servizi, sottoscritti da Amministrazioni dello Stato, non sono soggetti al pagamento della tassa sulle concessioni governative.
Chiede pertanto di conoscere quale sia il trattamento fiscale applicabile ai contratti che sottoscrive, con specifico riferimento alla tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza, prevista all'articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 641.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In merito al quesito posto, l'ente gestione parco, in quanto soggetto di diritto Pubblico, ritiene di possedere i requisiti specifici per essere equiparato all' Amministrazione statale e quindi di poter usufruire dell'agevolazione fiscale ed essere esentato dal pagamento della tassa di concessione governativa.RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che la soluzione interpretativa prospettata dall'interpellante non sia condivisibile.
Il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che consente agli abbonati di svolgere conversazioni mediante l'impiego di apposite apparecchiature terminali, è regolamentato dal D.M. 13 febbraio 1990, n. 33.
Le richieste di abbonamento devono essere inoltrate alle società che offrono il servizio (articolo 2), le quali provvedono "... al rilascio all'utente del documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale documento,(...) sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio ..." (articolo 3, comma 2).
L'articolo 1 del D.P.R n. 641 del 1972 stabilisce che sono soggetti alla tassa di concessione governativa "I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa ...".
L'art. 21 della tariffa allegata al predetto decreto prevede la corresponsione della tassa di concessione governativa per la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202) per ogni mese di utenza:
a) utenze residenziali 10.000 (Euro5,16)
b) utenze affari 25.000 (Euro 12,91) ".
A parere della scrivente, lo Stato, in quanto titolare esso stesso del potere di adottare provvedimenti autorizzatori a favore di soggetti che intendono esercitare determinate attività, non necessita di autorizzazione alcuna per esercitare le predette attività.
Tale principio di carattere generale, se applicato al caso in esame, comporta che lo Stato, per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, non necessita di alcuna licenza o documento sostitutivo. Da ciò consegue che lo Stato non deve corrispondere la tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 (cfr risoluzione prot. n. 430830 del 02 maggio 1975, e nota prot. n. 391294 del 07 agosto 1991).
Dal regime di favore sopra delineato restano escluse, al contrario, tutte le altre amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali.
L'ente interpellante, che non fa parte dell'Amministrazione statale né è ricompreso tra i soggetti esenti individuati dall'articolo 13-bis, del D.P.R. n. 641 del 1972, è tenuto pertanto a corrispondere la tassa di concessione governativa sui contratti di abbonamento per la fornitura dei servizi di telefonia mobile (articolo 21 della Tariffa del D.P.R. n. 641 del 1972). In materia tributaria, infatti, l'interpretazione analogica di norme esentative non è ammessa.
La presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate dall'Ente di gestione del parco naturale XX.