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Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 15.05.2003
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Trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero. Individuazione dei soggetti obbligati ad operare la ritenuta di cui all'art. 10-ter, comma 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77
Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 15.05.2003L'Associazione Italiana JY - ha posto all'attenzione della scrivente un quesito concernente il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie.
In particolare, l'Associazione di cui sopra chiede di conoscere quale sia la corretta interpretazione dell'articolo 10-ter, comma 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77, laddove indica, quali soggetti tenuti ad operare la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto "i soggetti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni".
L'articolo 10-ter precedentemente richiamato, ai commi 5 e 6, disciplina, infatti, il regime dei proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - ossia dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM diversi da quelli contemplati nel comma 1 dello stesso articolo. Si tratta degli OICVM di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione Europea conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 77 del 1983.
In particolare:
- il comma 5 del citato articolo 10-ter stabilisce che i proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g) del TUIR "derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto;"
- il comma 6 della medesima disposizione stabilisce che "Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi."
Al riguardo, l'Associazione istante ritiene che tale ultima disposizione individui, quali soggetti su cui grava l'obbligo di operare il prelievo alla fonte, i soggetti residenti ai quali è affidato dall'emittente estero l'incarico di pagare ai sottoscrittori in Italia i proventi derivanti dalla partecipazione all'OICVM, siano essi erogati in forma periodica ovvero attraverso il riscatto o il riacquisto delle azioni o quote.
Tale interpretazione discende, secondo il parere dell'Associazione istante, dal riferimento della norma ad un "incarico al pagamento dei proventi o al riacquisto delle quote o azioni". Con tale espressione il Legislatore avrebbe così inteso l'incarico conferito dal debitore delle somme (OICVM estero) all'intermediario bancario italiano (banca corrispondente) avente compiti di intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione all'OICVM estero da parte dei soggetti residenti in Italia.
Se, al contrario, prosegue l'Associazione, il Legislatore avesse voluto individuare, quale sostituto d'imposta, il soggetto residente incaricato dal sottoscrittore all'incasso dei proventi o al riacquisto, la locuzione utilizzata in tale accezione sarebbe stata quella di "incarico alla riscossione" in luogo di "incarico al pagamento" (cfr. articolo 26, commi 3 e 3-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
A diverse conclusioni la stessa Associazione giunge con riferimento all'incarico alla negoziazione delle quote o azioni. Detta fattispecie viene considerata autonoma rispetto alle precedenti, in considerazione del fatto che nella negoziazione (ovvero cessione) dei titoli, l'OICVM estero è estraneo alle vicende traslative del titolo emesso. In tal caso, infatti, l'incarico alla negoziazione delle quote o azioni non può che essere direttamente conferito dal sottoscrittore a un intermediario finanziario.
Ciò premesso, al fine di fornire una corretta interpretazione dell'articolo 10-ter, commi 5 e 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77, la scrivente ritiene necessario esaminare il complesso delle disposizioni contenute nell'articolo 10-ter anche alla luce delle indicazioni fornite con la Risoluzione n. 139/E del 7 maggio 2002 riguardante l'individuazione dei soggetti residenti tenuti all'applicazione della ritenuta alla fonte in relazione ai proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero conformi alle direttive comunitarie.
Il primo e il quarto comma dell'articolo in commento delineano la disciplina dei proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero conformi alle direttive comunitarie le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 77 del 1983, oppure all'estero.
Più specificatamente il comma 1 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, prevede che i soggetti residenti ai quali è stato affidato l'incarico di pagare i proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi in questione, ovvero di riacquistare o negoziare le quote o azioni emesse dai medesimi organismi di investimento, sono tenuti ad operare una ritenuta del 12,50 per cento sui relativi proventi (redditi di capitale).
Tale ritenuta è applicata a titolo d'acconto nei confronti dei soggetti che detengono le quote o azioni nell'ambito dell'esercizio di un'attività d'impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi o che siano esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Il secondo periodo del comma 1 precisa che la predetta ritenuta deve essere operata tanto sui redditi che vengono distribuiti nel periodo in cui il contribuente mantiene il possesso della partecipazione quanto sui proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle azioni o quote ed il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni o quote. L'ultimo periodo della norma stabilisce che, in ogni caso, come valore di sottoscrizione o di acquisto, si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
Tale specifica previsione, coordinata con le disposizioni di cui all'articolo 42 del TUIR che, come noto, individuano i criteri generali per la determinazione dei redditi di capitale conseguibili attraverso la partecipazione agli OICVM, comporta quindi che, ai fini della determinazione del reddito di capitale derivante dalla partecipazione in OICVM di diritto estero comunitari realizzati in sede di riscatto o cessione delle quote o azioni, si deve confrontare il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data di riscatto o cessione delle quote o azioni con il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data di acquisto o sottoscrizione. A tali fini, le somme impiegate, apportate o affidate in gestione, nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, devono essere assunte, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.
Il comma 4 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 prevede invece che qualora le azioni o quote in esame siano collocate all'estero, come pure nel caso in cui i relativi proventi siano conseguiti senza l'applicazione della predetta ritenuta del 12,50 per cento, il contribuente deve indicare detti proventi nella dichiarazione annuale, includendoli tra quelli soggetti ad imposizione sostitutiva ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR, sempreché ovviamente i proventi medesimi siano percepiti al di fuori dell'esercizio di attività commerciali.
Con riferimento ai soggetti residenti tenuti all'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, si ritiene che:
- in caso di negoziazione, la ritenuta deve essere applicata dall'intermediario residente che ha ricevuto da parte del sottoscrittore l'incarico alla cessione delle quote o azioni;
- nel caso di incarico al pagamento dei proventi o al riacquisto delle quote o azioni l'intermediario che riveste il ruolo di sostituto d'imposta, è da individuarsi nella banca corrispondente, ossia l'intermediario bancario italiano che svolge per conto dell'emittente estero la funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione nell'OICVM estero da parte dei soggetti residenti in Italia.
Nella risoluzione n. 139/E del 7 maggio 2002 si è ritenuto che, nel caso in cui la banca corrispondente, per effetto della dematerializzazione dei titoli e della quotazione delle azioni o quote degli OICVM esteri comunitari e commercializzati nel territorio dello Stato, risulti "disintermediata", l'obbligo di operare la ritenuta di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge n. 77 del 1983, sia in ogni caso da attribuire all'intermediario finale incaricato dall'investitore alla riscossione dei proventi ovvero alla negoziazione delle azioni o quote.
Il comma 6 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, nell'individuare i soggetti tenuti all'applicazione della ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM non conformi alle direttive comunitarie, sia di tipo aperto che chiuso, utilizza la stessa formulazione del comma 1 senza, tuttavia, distinguere tra proventi afferenti quote o azioni commercializzate nel territorio dello Stato e quelli afferenti quote o azioni collocate all'estero.
Ne consegue che, ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti ad operare la ritenuta con riguardo agli OICVM di diritto estero non comunitari (indipendentemente dalla commercializzazione nel territorio dello Stato delle relative quote o azioni), devono essere seguiti gli stessi criteri utilizzati con riferimento agli OICVM di diritto estero comunitari.
Pertanto, in conclusione, si ritiene che sui redditi di capitale derivanti dalla negoziazione delle quote o azioni di OICVM di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, la ritenuta deve essere applicata dall'intermediario residente che ha ricevuto da parte del sottoscrittore l'incarico alla cessione delle quote o azioni.
Invece, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai medesimi OICVM e percepiti sia in forma periodica sia in occasione del riscatto delle quote o azioni si possono verificare le seguenti situazioni:
a) nel caso in cui sia presente la banca corrispondente dell'emittente estero e la stessa non risulti "disintermediata" nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione nell'OICVM estero da parte dei soggetti residenti in Italia, si ritiene che sia la banca corrispondente stessa il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta di cui al comma 6 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983;
b) in mancanza della banca corrispondente ovvero quando essa risulti "disintermediata", ad applicare la ritenuta è tenuto l'intermediario finale incaricato dall'investitore alla riscossione dei proventi, ossia l'intermediario più vicino al contribuente.
Infine, con riferimento alla base imponibile della ritenuta alla fonte di cui al comma 6, si precisa che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 42, comma 4-bis, del TUIR e del comma 5 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, essa è costituita dall'ammontare dei proventi distribuiti ovvero dalla differenza tra il valore di riscatto o cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o di acquisto, come rilevati dai prospetti periodici relativi, rispettivamente, alla data di riscatto o cessione delle quote o azioni e alla data di sottoscrizione o acquisto.