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Risoluzione Agenzia Entrate n. 110 del 15.05.2003
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Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di .....
Risoluzione Agenzia Entrate n. 110 del 15.05.2003Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente
QUESITO
Ai sensi dell'articolo 60 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in base al quale sono attribuite ai comuni, con riferimento all'articolo 118 della Costituzione, tra le altre, "...a) le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e sportive; ..." ed in relazione ai criteri e le modalità da adottare per l'esecuzione di interventi straordinari negli impianti o per la costruzione di nuove opere su aree destinate ad uso sportivo di proprietà comunale a cura delle concessionarie, approvati con atto del Consiglio Comunale n. 156 del 28 luglio 1997, il Comune di ..... ha fatto presente di aver stipulato varie convenzioni con associazioni sportive dilettantistiche (di seguito "concessionarie") aventi per oggetto l'affidamento alle stesse dell'esecuzione di opere di costruzione, rifacimento e completamento di campi di calcio insistenti su aree di proprietà comunale. Gli impianti, una volta ultimati, restano di proprietà del medesimo comune.
In particolare, le suddette associazioni sportive concessionarie nell'ambito dell'esecuzione delle opere, ai sensi dell'articolo 2 della convenzione allegata al quesito, sono tenute a rispettare determinati obblighi, tra i quali l'espletamento della gara d'appalto. Una volta avvenuta l'aggiudicazione devono provvedere alla stipula del relativo contratto con la ditta appaltatrice; i lavori devono essere terminati entro i tempi prefissati.
Per la realizzazione delle suddette opere il medesimo ente locale riconosce un contributo finanziario, determinato in base agli importi del quadro economico generale, allegato alle predette convenzioni.
Ciò premesso, il Comune di ..... chiede di conoscere se il predetto contributo debba o meno rientrare nell'ambito applicativo dell'IVA ed in particolare l'aliquota ad esso, eventualmente, applicabile.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comune di ..... ritiene che il suddetto contributo debba essere assoggettato ad IVA, in quanto ha natura di rimborso delle spese sostenute dall'associazione per la costruzione degli impianti sportivi che, come innanzi menzionato, rimangono di proprietà dello stesso ente locale.
Infatti, prosegue l'interpellante, il contributo viene liquidato sulla base del quadro economico allegato al certificato di collaudo ed, inoltre, il suddetto quadro non prevede un compenso specifico per gli obblighi che le concessionarie si assumono in base a quanto previsto dalla richiamata convenzione.
Pertanto, le predette concessionarie dovrebbero emettere fattura nei confronti del comune distinguendo, in relazione al suddetto quadro economico, l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, da assoggettare ad aliquota del 10 per cento, dall'importo delle spese tecniche, di progettazione e di direzione dei lavori, da assoggettare ad aliquota del 20 per cento.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento alla fattispecie prospettata dal Comune di ......, occorre, preliminarmente, accertare la sussistenza dei presupposti impositivi dell'IVA (in particolare quello soggettivo ed oggettivo).Presupposto soggettivo
Relativamente all'aspetto soggettivo l'articolo 4, primo comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972, prevede, che "Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonchè l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile".
Il successivo quarto comma del medesimo articolo 4, stabilisce, invece, che "Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. ...".
Tra i predetti enti sono ricomprese anche le associazioni sportive dilettantistiche. Nella fattispecie prospettata dall'interpellante, sulla base delle convenzioni stipulate si evince che alle concessionarie è stata affidata la realizzazione di alcuni campi di calcio.
Pertanto, si ritiene che le suddette associazioni-concessionarie effettuino un'attività finalizzata ad una prestazione di servizi complessa che, pur non rientrando nell'articolo 2195 del codice civile, richiede necessariamente un'organizzazione di impresa, quindi le medesime pongono in essere un'attività commerciale a tutti gli effetti, ai sensi delle menzionate disposizioni.Presupposto oggettivo
L'articolo 3, primo comma, del suddetto d.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce, tra l'altro, che "Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, ... e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e permettere quale ne sia la fonte.".
Sulla base delle convenzioni stipulate tra il suddetto ente locale e le concessionarie si evince che quest'ultime, come innanzi precisato, al fine di realizzare le predette opere si obbligano ad una serie di adempimenti; a fronte di detta operazione le medesime ricevono uno specifico contributo.
Da quanto emerge dalla giurisprudenza, anche comunitaria, affinché una prestazione di servizi possa configurare un'operazione imponibile occorre che tra il prestatore ed il committente intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore del servizio prestato.
Conseguentemente, al fine di stabilire se nel caso di specie si sia in presenza di una prestazione di servizi come sopra definita, risulta dirimente la configurazione che assume il suddetto contributo, ossia se lo stesso sia erogato a fondo perduto o sia specificamente collegato all'attività resa dalla concessionaria.
Al riguardo, la scrivente ritiene che, in relazione agli obblighi assunti dalle concessionarie, il suddetto contributo non venga erogato a fondo perduto nell'ambito di una mera movimentazione finanziaria, ma rivesta la natura di un vero e proprio corrispettivo. Ciò alla luce anche delle precisazioni fornite, da ultimo, con la risoluzione n. 395 del 2002 che, richiamando una costante prassi, ha ribadito, in linea generale, che " ... Il contributo assume, quindi, natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato ...".
Pertanto, nella fattispecie in esame, in virtù della sussistenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, l'attività resa dalle concessionarie costituisce un'operazione imponibile e, conseguentemente, il predetto contributo deve essere assoggettato all'IVA.
Peraltro, il medesimo contributo non costituisce un rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte che, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972, sarebbe escluso dal campo di applicazione dell'IVA, in quanto la medesima disposizione richiede che le somme anticipate devono essere appositamente documentate, ossia devono recare l'intestazione del committente.In conclusione, al contributo in argomento si rende applicabile l'IVA nella misura ordinaria, in quanto oggetto dell'operazione di che trattasi è una generica obbligazione di fare, fattispecie quest'ultima diversa dal contratto di appalto, per il quale il n. 127-septies), parte terza, della Tabella A allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972, prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10 per cento.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ........., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.