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Risoluzione Agenzia Entrate n. 111 del 15.05.2003
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Istanza di interpello - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Società XY Assicurazioni. Trattamento fiscale dei contratti di assicurazione di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47
Risoluzione Agenzia Entrate n. 111 del 15.05.2003Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, indirizzata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, la Società XY Assicurazioni ha chiesto il parere in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Esposizione del quesito
La società XY Assicurazioni ha in corso contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I di cui alla tabella allegato n. 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (in materia di imposta sulle assicurazioni), stipulati anteriormente al 1 gennaio 2001.
Tali contratti prevedono il consolidamento delle prestazioni annualmente maturate e la garanzia di una rivalutazione annuale minima.
Per assolvere gli impegni contrattuali che derivano da tale tipologia di contratti, la società ha costituito dei fondi a gestione separata i cui attivi sono stati investiti in titoli del debito pubblico.
Le riserve matematiche riferite a tali contratti sono investite in detti fondi i cui rendimenti sono attribuiti al contratto.
Considerato che i rendimenti dei titoli del debito pubblico si sono notevolmente ridotti, la società intende proporre la trasformazione dei contratti sulla vita aventi le caratteristiche sopra richiamate in contratti di assicurazione di Ramo III modificando le modalità di investimento del maturato e dei premi di futura scadenza. In particolare, la trasformazione dei contratti avverrebbe mediante il passaggio delle riserve accumulate sul contratto in essere su un altro contratto, fermi restando i soggetti contraenti e la natura previdenziale dell'investimento.
In sostanza, il capitale maturato e i successivi premi verrebbero investiti in quote di fondi interni assicurativi i cui attivi sono impiegati in titoli azionari, obbligazionari e in quote di OICVM, in modo che le prestazioni dei contratti risulterebbero agganciate ai risultati di tali fondi (cosiddette polizze "unit linked").
La società istante, pertanto, chiede di conoscere se la trasformazione dei contratti in essere in polizze unit linked configuri o meno l'ipotesi di "rinnovo" del contratto agli effetti dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Tale ultima disposizione prevede, infatti, che ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si rende applicabile la nuova disciplina fiscale introdotta dall'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 47 del 2000.Soluzione prospettata dal contribuente
Al fine di meglio comprendere tale problematica, la società istante ritiene in primo luogo necessario chiarire il significato della locuzione "contratti rinnovati", sia nell'ambito del d.lgs. n. 47 del 2000 che, più in generale, con riferimento alla normativa tributaria.
Facendo esplicitamente riferimento alla disciplina civilistica di tale fattispecie, viene ricordata la letterale interpretazione della formula relativa all'istituto della "rinnovazione tacita del contratto".
Nel nostro ordinamento, infatti, l'istituto della rinnovazione è inscindibilmente legato all'esistenza di un termine allo scadere del quale il rapporto giuridico instaurato tra le parti viene meno unitamente a tutte le obbligazioni da esso originate sempreché, attraverso la rinnovazione, le parti non pattuiscano una proroga di tali obbligazioni oltre il termine originariamente stabilito.
Ciò premesso, ritiene la società istante che con la locuzione contenuta nella normativa fiscale che qui interessa, contratti (omissis)... rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001, il legislatore abbia inteso riferirsi ai casi in cui, successivamente a tale data, la scadenza, intesa come termine dal quale l'assicuratore deve corrispondere la prestazione, venga esplicitamente o tacitamente prorogata nel tempo.
Rileva in proposito l'interpellante, che nell'ipotesi di specie la rinnovazione non risulta applicabile dal momento che non sussiste l'intenzione dei soggetti del rapporto di sostituire una diversa obbligazione a quella originaria che rimane estinta (cosiddetto "animus novandi").
Sotto tale aspetto, infatti, le modifiche del contratto originario non necessitano di tale animus novandi, dal momento che il carattere novativo è riconosciuto alle modifiche che riguardano i soggetti, il titolo o l'oggetto dell'obbligazione.
Nel caso specifico, invece, rimangono senza dubbio immutati i soggetti del rapporto, le funzioni che il contratto è destinato ad assolvere e le obbligazione che derivano dal contratto stesso. Pertanto, la modifica contrattuale in esame non determina, secondo l'istante, una "novazione oggettiva" delle obbligazioni derivanti dal contratto originario ai sensi dell'articolo 1230 del codice civile, non comportando, nel caso di specie, l'estinzione dell'obbligazione originaria e la conseguente sostituzione con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso.
In conclusione, la società assicuratrice sostiene che le suddette trasformazioni dei contratti sulla vita non importano rinnovazione dei contratti in corso stipulati anteriormente al 1 gennaio 2001 e pertanto ad essi si continuerebbe ad applicare il trattamento fiscale vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 47 del 2000, quale il mantenimento della detrazione dei premi nel limite del 19 per cento fino ad un massimo di euro 1.291,14 e l'applicazione dell'imposta sulle assicurazioni pari al 2,5 per cento dei premi versati.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Come è noto il D.Lgs. n. 47 del 2000 ha profondamente innovato il regime fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita, sostituendo alla disciplina unitaria che prevedeva la detraibilità dei premi assicurativi una differenziazione del regime fiscale in funzione del tipo di prestazione assicurata ai beneficiari.
In particolare, la lettera g-quater) dell'articolo 41, comma 1, del TUIR e il correlato comma 4 dell'articolo 42, hanno ad oggetto i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione che prevedono (sin dall'origine) l'erogazione di un capitale; la lettera g-quinquies) dell'articolo 41, comma 1, del TUIR e il correlato comma 4-ter dell'articolo 42, disciplinano invece il regime fiscale dei contratti assicurativi che prevedono (sin dall'origine) l'erogazione di una rendita vitalizia non riscattabile dopo l'inizio della sua erogazione.
Sia i contratti che prevedono l'erogazione di un capitale in caso di sopravvivenza dell'assicurato, quanto i contratti di capitalizzazione, rientrano nella categoria dei contratti assicurativi c.d. "finanziari"; gli altri sono qualificati come contratti "previdenziali".
Quanto all'individuazione del regime fiscale applicabile alle diverse categorie di contratti così individuate, si ricorda, sinteticamente, che il diritto alla detrazione d'imposta dall'IRPEF spetta unicamente ai contratti di assicurazione che abbiano ad oggetto la copertura del rischio di morte, invalidità permanente non inferiore al 5% e non autosufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana e che le relative prestazioni non sono considerate tassabili.
Per contro, i premi versati sulla base dei contratti di assicurazione cd. "finanziari" e "previdenziali" non danno diritto ad alcuna detrazione d'imposta e i rendimenti finanziari maturati in dipendenza di tali contratti sono assoggettabili ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,5 per cento. Tale imposta si applica all'atto della percezione dei capitali con riferimento ai contratti "finanziari" e, anno per anno (secondo il criterio di maturazione) nei contratti previdenziali.
Le prestazioni corrispondenti alla restituzione dei premi versati non sono conseguentemente imponibili sia nel caso in cui la prestazione sia erogata sotto forma di rendita sia sotto forma di capitale. Inoltre, occorre tener presente che l'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 47 del 2000, ha introdotto un regime di esenzione con riguardo ai premi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2001 ai fini dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Con la richiamata disposizione sono state in conseguenza apportate alcune modifiche alla legge n. 1216 del 1961, nonché ai relativi allegati.
Circa la decorrenza del nuovo regime tributario sopra richiamato, l'articolo 16 del D.Lgs. n. 47 del 2000 ha stabilito che le disposizioni che individuano il nuovo regime fiscale dei premi agli effetti sia della detraibilità dei premi sia dell'applicazione dell'imposta sulle assicurazioni, nonché il nuovo regime di tassazione dei capitali e delle rendite vitalizie corrisposte sulla base di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione "si applicano per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001".
Il medesimo regime è applicabile anche ai premi relativi ai contratti rinnovati, nonché ai premi di assicurazione versati dai fondi pensione gestiti mediante convenzioni assicurative, a decorrere dalla predetta data.
In ogni caso, per i contratti rinnovati la previgente disciplina continua ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è rinnovato.
Il legislatore in sostanza non si è limitato a fissare in via generale la decorrenza delle nuove disposizioni tributarie, ma ha disciplinato puntualmente il passaggio dal vecchio al nuovo regime.
La norma ha stabilito, infatti, l'applicabilità del nuovo regime tributario ai contratti stipulati nonché a quelli rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001, equiparando, pertanto, ai contratti di nuova stipulazione quelli rinnovati.
L'espresso riferimento ai contratti "rinnovati" ha particolare rilevanza ai fini della delimitazione dell'ambito in applicazione del nuovo trattamento tributario, poiché riconduce espressamente nell'ambito applicativo della disciplina recata dal D.Lgs. n. 47 del 2000 anche i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, se rinnovati successivamente a tale data.
Secondo la circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, l'espressione "rinnovati" comprende anche l'ipotesi di tacita rinnovazione o proroga del contratto.
Sono, pertanto, assoggettate al nuovo regime tributario le prestazioni riferibili agli importi maturati a partire dalla data di scadenza del contratto originario oggetto del rinnovo.
Tuttavia, occorre specificare che il contratto si intende "rinnovato" allorquando l'assicurato, con la sua manifestazione di volontà, esercita alla scadenza, anche se tacitamente, il diritto di accettazione che gli è stato irrevocabilmente attribuito: al momento dell'accettazione della proposta viene quindi concluso il contratto oggetto della proposta irrevocabile, vale a dire, nel caso di specie, il rinnovo dell'originario contratto.
Nel caso prospettato dall'istante, invece, la "trasformazione" di polizze non sembra rientrare, almeno sotto il profilo fiscale, nell'ambito della fattispecie del "rinnovo" del contratto.
L'espressione "rinnovo del contratto", utilizzata atecnicamente dal legislatore fiscale, è intesa ad estendere la portata delle nuove disposizioni fiscali, nel senso di comprendere nel nuovo regime tutti i casi in cui il rapporto venga prorogato rispetto alla sua originaria scadenza, ovvero a quella eventualmente prorogata prima del 1[ gennaio 2001, sia come tacito rinnovo che come proroga espressa (cfr. Circolare n. 29/2001, Cap. III, Par. 2.4 e, da ultimo, la Risoluzione n. 229 del 12 luglio 2002).
Il problema si riduce, quindi, a quello di stabilire se la trasformazione che interverrà sui contratti in corso al momento in cui, ad opera delle parti, vengono fissati gli elementi del contratto trasformato, sia strutturalmente assimilabile al riscatto del vecchio contratto e alla stipula di un nuovo contratto ovvero possa considerarsi mera modificazione del contratto in corso, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che sui contratti "trasformati" permarrebbe il regime fiscale vigente al momento della trasformazione.
A tali fini è necessario esaminare gli effetti civilistici della trasformazione stessa, verificando, caso per caso, se la modifica riguardi elementi essenziali del contratto, tale da determinare una "novazione oggettiva" del contratto (artt. 1230-1240 del c.c.) se non, addirittura, la formazione di un nuovo contratto.
Lo stesso legislatore nella relazione illustrativa del D.Lgs. n. 47 del 2000 si è espresso inequivocabilmente in questo senso, laddove ha espressamente precisato che "naturalmente, ai fini di determinare la data di stipulazione del contratto, non possono che valere i principi in materia".