-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 112 del 20.05.2003
-
Rimborsi per indebito. Organo competente ad emettere i provvedimenti a favore del concessionario per il recupero delle somme anticipate ai contribuenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 112 del 20.05.2003Con nota n. 164 del 31/10/2002 la KH. s.p.a., concessionario del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di..., ha chiesto di conoscere quale sia l'organo competente a provvedere alla restituzione a suo favore delle somme - iscritte a ruolo da amministrazioni statali e riconosciute indebite - dallo stesso anticipate ai destinatari di provvedimenti di rimborso emessi dall'ufficio impositore.
A tal proposito, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 646 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si precisa che il rimborso ai concessionari di somme riconosciute indebite e restituite dagli stessi concessionari all'interessato, relativamente a ruoli emessi da uffici non appartenenti a questa Agenzia, ma facenti parte dell'amministrazione statale, deve essere effettuato dagli Uffici Locali.
Al riguardo, tali Uffici dovranno seguire la procedura prevista dall'art. 57-bis del d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112, il quale stabilisce che la restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate è disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 237.