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Risoluzione Agenzia Entrate n. 113 del 22.05.2003
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Istanza di Interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XZ s.r.l. Art. 50-bis del D.L. n. 331/1993. Fatturazione di beni estratti da deposito IVA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 113 del 22.05.2003Con istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 50-bis del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante, esercente l'attività di vendita e produzione liquori e distilleria, intende acquistare beni da una società portoghese. I beni in questione, peraltro, si trovano già in Italia all'interno di un deposito IVA.SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che nella fattispecie rappresentata nell'istanza sussistano le condizioni di cui all'art. 50-bis, comma 4, lettera e) del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge 427 del 1993.
Pertanto la società portoghese cederà alla società istante i beni detenuti nel deposito IVA con fattura recante l'indicazione che l'operazione è da qualificare come non imponibile, annotando nella stessa il corrispondente articolo di legge previsto dalla legislazione portoghese, in recepimento della Direttiva Comunitaria 95/7/CE (che ha modificato la VI Direttiva CEE n. 77/388).
La suddetta fattura sarà, quindi, annotata dalla società istante esclusivamente nel registro IVA acquisti, non imponibile ai sensi del citato art. 50-bis, comma 4, lettera e), senza, pertanto, operare la doppia annotazione (IVA vendite, IVA acquisti), non configurandosi l'operazione in esame come cessione intracomunitaria. L'estrazione dei beni dal deposito IVA avverrà mediante emissione di autofattura da parte della società istante, a norma dell'art. 17, comma 3, del DPR n. 633 del 1972. Tale documento recherà la dicitura "autofattura emessa ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, in relazione ad estrazione da deposito IVA", aggiungendo i dati identificativi del deposito IVA. L'autofattura, debitamente integrata, sarà annotata entro 15 giorni dall'estrazione, con riferimento alla relativa data, sia sul registro di cui all'art. 23 (registro delle fatture emesse) sia sul registro di cui all'art. 25 (registro degli acquisti) del DPR n. 633 del 1972.RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE
L'art. 50-bis, comma 4, lett. e), del D.L. n. 331 del 1993 prevede che vengano effettuate senza applicazione dell'imposta le cessioni di beni custoditi nei depositi IVA in quanto il momento impositivo è rinviato all'atto dell'estrazione degli stessi dal deposito.
Infatti, l'art. 50-bis, comma 6, citato prevede che "L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'art. 17, terzo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere all'integrazione della relativa fattura, con l'indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'art. 23 del citato DPR n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'art. 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione".
Il sistema disegnato dal legislatore prevede quindi due modalità alternative di assolvimento del tributo: mediante autofattura nei casi in cui non vi sia una fattura idonea a documentare contabilmente l'acquisto precedente (art. 17, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972), ovvero mediante integrazione della fattura già emessa dal cedente negli altri casi.
Uno dei casi in cui il soggetto che procede all'estrazione dovrà ricorrere al meccanismo dell'autofatturazione è quando i beni, provenienti da Paese terzo, sono stati immessi in libera pratica con destinazione il deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. b) del D.L. n. 331 del 1993). In tal senso si è già espressa questa Amministrazione con la risoluzione n. 198 del 2000 poiché, in tale eventualità il soggetto che procede all'estrazione non dispone di una fattura di acquisto, ma solo di una bolletta doganale.
Al contrario, il caso oggetto del presente interpello rientra perfettamente nella previsione di cui al comma 6, ultima parte, dell'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993 "... se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere all'integrazione della relativa fattura...".
In altri termini il soggetto che acquista beni giacenti in un deposito IVA da un altro soggetto comunitario, all'atto di tale acquisto dovrà procedere alla annotazione nel registro di cui all'art. 25 del DPR n. 633 del 1972 della fattura ricevuta dal proprio fornitore senza applicazione dell'imposta.
Entro quindici giorni dall'estrazione, il soggetto interessato dovrà integrare con l'indicazione dell'imposta dovuta la fattura di cui sopra e annotare la relativa imposta, quale variazione in aumento, nel registro di cui all'art. 23 del DPR n. 633 del 1972 (registro delle fatture emesse). Nel registro di cui all'art. 25 del DPR n. 633 del 1972 (registro degli acquisti) sarà annotata la variazione corrispondente pari all'importo di detta imposta.
Il risultato contabile delle descritte registrazioni conduce all'evidenziazione dell'imposta dovuta assicurando, nel contempo, la neutralità fiscale dell'operazione per il soggetto acquirente.
Peraltro, se nel periodo intercorrente tra l'acquisto e l'estrazione i beni sono stati oggetto di lavorazione (in sostanza è stato aggiunto valore ai medesimi), il soggetto che procede all'estrazione dovrà annotare la corrispondente variazione in aumento sia nel registro cui all'art. 23 che nel registro di cui all'art. 25 del DPR n. 633 del 1972, in analogia a quanto precisato nella richiamata risoluzione n. 198 del 2000.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001 n. 209.