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Risoluzione Agenzia Entrate n. 116 del 23.05.2003
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Incentivi per lo sviluppo delle attività del commercio elettronico - Articolo 103, commi 5 e 6 della legge del 23 dicembre 2000, n.388. Istituzione codice tributo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 116 del 23.05.2003L'articolo 103 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, comma 5, dà disposizioni in materia di sviluppo delle attività del commercio elettronico, previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In particolare dispone che il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato conceda, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, un credito di imposta, non rimborsabile, utilizzabile dal beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito e' fruibile entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione da parte del beneficiario del provvedimento di concessione.
Ai fine dell'utilizzazione del predetto credito in compensazione, si istituisce il seguente codice tributo:> 6766, denominato: "Credito di imposta per lo sviluppo delle attività del commercio elettronico - art. 103, commi 5 e 6 l. n. 388/2000".
Nella compilazione del modello "F24" il codice tributo deve essere inserito nella sezione "Erario"; come "anno di riferimento" deve essere esposto l'anno in cui viene utilizzato il credito.