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Risoluzione Agenzia Entrate n. 117 del 28.05.2003
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Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - XX S.r.l. - Articolo 10 del DPR n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 117 del 28.05.2003Con istanza d'interpello del 15 aprile 2002, la XX S.r.l. ha chiesto chiarimenti sul corretto trattamento, ai fini IVA, della fattispecie di seguito rappresentata
QUESITO
La società XX S.r.l. organizza, con proprie motonavi, gite turistiche con intrattenimenti a bordo (musiche, balli, animazione, esibizione di metodologie di pesca) e visite a terra di interesse turistico entro una distanza che non supera i 50 Km da.......
Per queste gite che si svolgono durante il periodo estivo il corrispettivo pagato dai passeggeri comprende sia il trasporto che le somministrazioni offerte e, in alcuni casi, anche il costo del biglietto d'ingresso per la visita di strutture situate nelle diverse località in cui le motonavi fanno sosta.
Nei mesi autunnali, invece, le motonavi sono utilizzate per uscite in alto mare finalizzate all'attività di pesca sportiva, che comunque si svolgono percorrendo le stesse tratte e restando nei limiti di 50 Km dalla costa.
Ciò premesso, la XX chiede se i servizi che rende siano da considerare prestazioni di trasporto urbano, esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 14), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
La Società istante ritiene che le prestazioni di trasporto eseguite nell'ambito delle "gite organizzate", presentando i requisiti dei servizi di trasporto urbano, siano esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 14), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'attuale articolo 10, comma 1, n. 14) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che sono esenti dall'imposta "le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri".
Per effetto delle modifiche apportate alla norma in esame dall'articolo 2 del decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, l'esenzione IVA non si estende più a tutte le prestazioni di trasporto pubblico di persone "effettuate con qualsiasi mezzo", ma risulta subordinata alla natura del mezzo di trasporto utilizzato (taxi o mezzi abilitati).
Ne consegue che le prestazioni di trasporto di persone quando sono effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza (e dagli altri mezzi di trasporto equiparati), o quando le stesse hanno carattere extraurbano, sono da assoggettare ad IVA, con aliquota del 10 per cento (DPR n. 633 del 1972, Tabella A, Parte III, n. 127-novies).
Con riferimento al caso di specie, si ritiene che, a prescindere dal tipo di mezzo utilizzato, la prestazione resa dalla società istante non rientri nell'ambito applicativo della disposizione citata.
La prestazione in esame non costituisce, infatti, un mero servizio di trasporto ma dà luogo ad una fattispecie complessa ed articolata nella quale il trasferimento del cliente nei luoghi previsti nel programma è solo strumentale all'offerta di servizi con finalità turistico-ricreativa.
Invero, la società non si obbliga semplicemente a trasferire, verso corrispettivo, i propri clienti da un luogo a un altro, come previsto nella nozione civilistica di contratto di trasporto, ma a fornire un diverso e più articolato servizio.
Dalla descrizione delle prestazioni fornite dalla società emerge che queste consistono nell'organizzazione, durante il periodo estivo, di "gite turistiche con intrattenimento" presso luoghi di particolare interesse turistico nella riviera romagnola. L'offerta prevede:
- l'accesso alla motonave per il trasferimento nei luoghi stabiliti nel programma della gita;
- l'animazione a bordo (musica, balli ed esibizioni di particolari metodologie di pesca);
- la somministrazione di pesce fritto e bevande;
- in alcuni casi, anche il biglietto d'ingresso nelle strutture da visitare (ad esempio, l'acquario e il rettilario di..... o l'acquario di .......).
Le stesse considerazioni valgono per le uscite in barca organizzate dalla società nei mesi di settembre, ottobre e novembre, in cui l'escursione in mare è strettamente finalizzata all'esercizio dell'attività di pesca sportiva allo sgombro, per la quale il corrispettivo pagato dai clienti comprende anche la consumazione al bar della motonave.
L'attività svolta dalla XX, pertanto, non potendosi configurare come attività di trasporto di persone non può fruire, come prospettato dall'istante, del regime di esenzione previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 14) del DPR n. 633 del 1972.
Tanto nel caso delle "gite turistiche con intrattenimento" quanto nelle uscite in mare per la pesca sportiva allo sgombro, le prestazioni rese, per le quali è previsto il pagamento di un corrispettivo globale, devono considerarsi una prestazione di servizi unica, rientrante nella generica previsione di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.
A tali prestazioni si rende applicabile l'imposta con aliquota ordinaria.
Infine, nella documentazione all'allegata all'istanza, risulta che, occasionalmente, le motonavi di cui dispone la XX sono noleggiate, con l'intero equipaggio, a richiesta di imprese o enti. In questi casi, la società dichiara di fatturare queste ultime prestazioni come operazioni non imponibili ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, del DPR n. 633 del 1972.
Al riguardo, occorre precisare che la non imponibilità stabilita dall'articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972 ricorre se la prestazione riguarda navi di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo 8-bis e, in particolare, se la nave noleggiata sia destinata "all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50" (lettera a) del citato articolo 8-bis) ovvero sia impiegata in prestazioni rese esclusivamente nei confronti di "organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica" (lettera b.
Pertanto la previsione di non imponibilità di cui al citato articolo 8-bis può trovare applicazione nel caso in esame solo in presenza dei presupposti appena richiamati.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n.209.