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Risoluzione Agenzia Entrate n. 119 del 28.05.2003
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Istanza di interpello - WK S.p.a. - Operazioni esenti dall'imposta - Articolo 10, n. 18) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 119 del 28.05.2003La Direzione Regionale ha trasmesso alla scrivente l'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla WK S.p.a. (di seguito "WK") concernente l'esatta applicazione dell'articolo 10, n. 18) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
QUESITO
La WK, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, ha per oggetto la gestione di servizi sanitari e sanitari-integrati alla persona ed ha per scopo la creazione di opportunità occupazionali per lavoratori, già impegnati in progetti di lavoro socialmente utili, costituitisi in cooperative, come previsto dalle sopra citate norme di settore.
Il capitale sociale è diviso in azioni di due categorie: A e B. Le azioni di categoria A rappresentano il 51 per cento del capitale e sono detenute dalla AUSL n. di.... (di seguito "AUSL"); quelle di categoria B, pari al restante 49 per cento, sono detenute da tre cooperative sociali. Le azioni di categoria B sono collegate a prestazioni accessorie che si sostanziano nell'obbligo per i soci detentori di effettuare a favore della WK prestazioni di servizi connesse all'oggetto sociale di quest'ultima.
L'AUSL è titolare delle "prestazioni sanitarie di riabilitazione domiciliari ed ambulatoriali" fornite ai disabili temporanei e permanenti di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed eroga tale servizio in regime di assistenza diretta, avvalendosi, quale ente strumentale, della WK secondo le modalità stabilite in un'apposita convenzione stipulata in data 6 agosto 2002.
La WK effettua dette prestazioni di servizi attraverso i propri soci di minoranza detentori di azioni di categoria B (le predette società cooperative), per i quali le medesime rappresentano "prestazioni accessorie", ai sensi dell'articolo 2345 del codice civile.
Lo svolgimento delle predette prestazioni forma oggetto di specifiche convenzioni stipulate, nello stesso mese di agosto 2002, tra la WK e le predette cooperative socie.
Tali cooperative sociali, provviste dei requisiti stabiliti all'articolo 1, comma 21, del citato decreto legge n. 510 del 1996, realizzano le prestazioni oggetto delle specifiche convenzioni impiegando il proprio personale dipendente costituito da operatori qualificati (terapisti della riabilitazione, logopedisti, massofisioterapisti).
A fronte dell'erogazione dei servizi effettuati, la WK intende emettere fattura all'AUSL, in esenzione di imposta ai sensi dell'articolo 10, n. 18) del DPR n. 633 del 1972, ricevendo a sua volta fattura per i servizi prestati dalle cooperative socie, anch'essa in esenzione di imposta a norma dello stesso articolo 10.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere se tale operazione sia corretta dal punto di vista del trattamento tributario ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
La WK è del parere che le prestazioni di servizi di riabilitazione, oggetto delle convezioni come sopra descritte, rientrino tra quelle indicate all'articolo 10, n. 18) del DPR n. 633 del 1972 e che, pertanto, sia corretto fatturare entrambe le operazioni (tanto quelle intercorse tra la WK e l'AUSL, quanto quelle tra la WK e le cooperative socie) in regime di esenzione dall'imposta.
Tenuto conto dell'ulteriore documentazione prodotta in data 28 gennaio 2003, si esprime il seguentePARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 10, n. 18) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che sono esenti da IVA "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della Sanità, di concerto con quello delle Finanze".
Al riguardo il decreto interministeriale del 17 maggio 2002 (sostitutivo del decreto ministeriale 21 gennaio 1994), in vigore dal 13 agosto 2002, ha stabilito (articolo 1) che "sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate (...)" al citato articolo 99, anche "gli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili". In particolare, l'articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001 ha stabilito che nella fattispecie "professioni sanitarie riabilitative" rientrano anche le figure professionali di podologo, fisioterapista della riabilitazione e logopedista.
Sotto il profilo oggettivo, si osserva che la Corte di Giustizia della Comunità europea con la sentenza n. C141/00 del 10 settembre 2002, ha affermato che l'applicazione dell'esenzione IVA alle prestazioni mediche deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende. Tale principio trova conferma anche nella previsione normativa di esenzione delle prestazioni mediche, oggettivamente considerate, contenuta all'articolo 13, parte A, n. 1, lettera c) della VI direttiva CEE.
Con riferimento al caso in esame, si osserva preliminarmente che l'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, consente alle unità sanitarie locali (ora aziende sanitarie) di avvalersi anche di aziende private per assicurare ai cittadini l'erogazione di prestazioni specialistiche, ivi incluse quelle riabilitative. Si aggiunga che la WK è una società mista a prevalente capitale pubblico la cui costituzione è prevista dalla legge. L'articolo 1, comma 21 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, infatti, consente alle aziende sanitarie di costituire società miste "a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del 40 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti (progetti socialmente utili, n.d.a.) e nella misura del 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati"; inoltre, la stessa disposizione, consente la partecipazione al capitale delle predette società anche a cooperative, purché formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavoro socialmente utili.
Ciò premesso, si osserva che, relativamente alle operazioni sanitarie in oggetto, le convenzioni stipulate (rispettivamente tra la WK e l'AUSL e tra la WK e le cooperative socie) hanno per oggetto la prestazione di servizi aventi la medesima natura e che, pertanto, sono da assoggettare al medesimo trattamento tributario.
Dall'analisi della disciplina di riferimento, si evince che le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie come prospettate dall'istante risultano coerenti con le corrispondenti disposizioni normative e che, pertanto, in considerazione della natura ("sanitaria", appunto) delle prestazioni effettuate, la soluzione avanzata dal contribuente può ritenersi corretta.
Ne consegue che le "prestazioni sanitarie di riabilitazione domiciliari ed ambulatoriali" rese nel quadro delle suddette convenzioni (effettuate, rispettivamente, dalla WK a carico dell'AUSL e da ciascuna cooperativa a carico della WK) rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, n. 18) del DPR n. 633 del 1972, e sono, pertanto, esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.